Ordinanza n. 159/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, Prot. N. -OMISSIS- del 06/11/2025, notificato in data 19/11/2025, con cui . stata rigettata l’istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, presentata dal ricorrente; nonchè.di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il preavviso di rigetto di cui al foglio Prot. N. -OMISSIS- del 09/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione riguarda la sola domanda cautelare e non definisce il merito del ricorso.
Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha rigettato la sua istanza di trasferimento temporaneo presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono le specifiche censure dedotte contro il diniego né gli elementi fattuali relativi alla situazione familiare e assistenziale posta a fondamento dell'istanza.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento temporaneo presentata dal militare; il provvedimento non espone un'interpretazione specifica della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR l'ha esaminata e respinta per carenza di fumus boni iuris e prevalenza degli interessi dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo presuppone una valutazione positiva, almeno in termini sommari, del fumus boni iuris; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Il giudice cautelare può negare la misura richiesta quando, nel bilanciamento tra gli interessi del ricorrente e quelli dell'Amministrazione, ritenga prevalenti questi ultimi.
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