Cassazione Penale, Sentenza n. 34743/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della liquidazione, in sede di appello, delle spese processuali a favore della parte civile (Cruciani Lucio) nonostante l'assenza del difensore di parte civile nella maggior parte delle udienze di appello, la mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese in secondo grado. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 541 c.p.p. e 153 disp. att. c.p.p., oltre al principio della domanda e al divieto di arricchimento senza causa, sostenendo che il giudice d'appello non poteva liquidare d'ufficio le spese a favore della parte civile in assenza di una specifica richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo operativo il principio di immanenza della costituzione di parte civile per la domanda di risarcimento, tale principio non si estende automaticamente alla domanda di rifusione delle spese processuali se quest'ultima non è stata espressamente proposta. Alla luce del principio della domanda e del divieto di arricchimento senza causa, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che condannava l'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile; le altre statuizioni sono rimaste impregiudicate.
Norme richiamate
art. 541 c.p.p.
Principio della soccombenza alla base della condanna alle spese; utilizzato per valutare la legittimità della condanna alle spese in appello.
art. 153 disp. att. c.p.p.
Regola che disciplina la formazione della nota spese e la domanda di rifusione in sede di appello; la Corte ricorda che il principio della domanda impone una specifica richiesta per la liquidazione delle spese, salvo casi particolari.
art. 76, comma 2, c.p.p.
Principio di immanenza della costituzione di parte civile: la costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che le conclusioni di primo grado restano valide anche in appello, ma tale principio non sostituisce la necessità di una domanda specifica per la rifusione delle spese processuali.
art. 82, comma 2, c.p.p.
Richiamata indirettamente per i limiti della revoca della costituzione di parte civile (l'immanenza viene meno solo per revoca espressa o nei casi tassativamente previsti).
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: richiamata in relazione alla censura per violazione di legge nel procedimento d'appello.
art. 91 c.p.c. (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato per analogia nella motivazione sul divieto di pronunciare condanna alle spese in favore del contumace vittorioso che non ha sostenuto attività processuale o spese.
D.M. 55/2014
Criteri di liquidazione dei compensi per le spese di assistenza legale; richiamato in relazione agli importi liquidati dalla corte di merito.
Giurisprudenza citata (es. S.U. Fraccari, Cass. sez. 5 De Iuliis, Cass. sez. 3 Vacca, ecc.)
Dottrina giurisprudenziale che bilancia il principio di immanenza della parte civile con il principio della domanda: alcune decisioni consentono la liquidazione anche in assenza della nota se la domanda è stata comunque proposta; altre escludono la liquidazione d'ufficio in mancanza di specifica richiesta.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile è immanente ed estende le conclusioni di primo grado agli stati successivi del processo, ma tale immanenza vale soprattutto per la domanda di risarcimento dei danni e non sostituisce la necessità di una specifica richiesta di rifusione delle spese processuali in appello.
- Il giudice di appello non può, in genere, liquidare d'ufficio le spese processuali a favore di una parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni scritte e la nota spese, salvo che risulti comunque provata e tempestivamente proposta la domanda di rifusione nei precedenti atti.
- La condanna alle spese deve essere correlata all'effettiva attività processuale e alle spese sostenute: è vietato riconoscere rimborsi che configurerebbero un arricchimento senza giusta causa di chi non ha sostenuto oneri processuali.
- Per ottenere la rifusione delle spese in grado di appello, la parte civile dovrebbe, se possibile, presentare espressa istanza e nota spese anche nel secondo grado o assicurarsi che la domanda sia inequivocabilmente desumibile dagli atti precedenti.
- Difese e giudici devono bilanciare il principio di soccombenza, l'immanenza della parte civile, il principio della domanda e la tutela contro l'arricchimento ingiustificato quando si decide sulla liquidazione delle spese.
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