Cassazione Civile, Ordinanza n. 26410/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione e dall'aggiornamento dei canoni dovuti per una concessione mineraria rilasciata nel 1958 per la coltivazione di un giacimento di marna da cemento. La società concessionaria ha chiesto la restituzione di quanto riteneva indebitamente preteso dall'amministrazione a titolo di canoni, contestando l'applicazione alla concessione mineraria della normativa statale che prevede l'adeguamento annuale dei canoni relativi ai beni di proprietà pubblica. In appello la società ha sostenuto che il canone minerario avesse natura tributaria o comunque fosse disciplinato da un regime speciale, non assimilabile alle altre concessioni di beni pubblici, con conseguente inapplicabilità delle norme generali sull'aggiornamento periodico. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c., nonché violazione degli artt. 10, comma 2, l. n. 537/1993 e 32, comma 1, l. n. 724/1994, del d.m. 2 marzo 1998 n. 258 e dell'art. 25 R.D. n. 1443/1927. Ha censurato la sentenza d'appello perché motivata per relationem sulla sentenza della Corte costituzionale n. 89/2018, ritenuta non pertinente poiché relativa alle cave e non alle miniere, e perché avrebbe omesso di spiegare il collegamento tra tale precedente e la disciplina delle concessioni minerarie, oltre a trascurare la pretesa specialità del regime minerario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione, osservando che non era configurabile un vizio motivazionale per questioni di diritto e che la motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice compie un autonomo esame critico delle questioni e non si limita ad aderire acriticamente al precedente richiamato. Ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva comunque affrontato e respinto la tesi della natura tributaria del canone e quella dell'asserita specialità del regime minerario. Sul piano sostanziale, la Cassazione ha condiviso l'impostazione secondo cui non esiste una norma che escluda le concessioni minerarie dalla disciplina generale che impone l'aggiornamento periodico dei canoni dovuti per l'utilizzo di beni pubblici patrimoniali. La sentenza richiama la giurisprudenza costituzionale sulla natura non tributaria del canone di cava e il criterio generale per distinguere i tributi da altre prestazioni patrimoniali imposte. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.
Viene usato come base del ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte rileva che la censura di motivazione è impropria quando riguarda una questione di diritto.
art. 111 Cost.
La motivazione per relationem è ritenuta compatibile con il minimo costituzionale, se accompagnata da autonomo esame critico dei motivi di impugnazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nella doglianza sulla motivazione della sentenza d'appello.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nella censura sul difetto di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.
art. 10, comma 2, l. n. 537/1993
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina di aggiornamento dei canoni alle concessioni minerarie.
art. 32, comma 1, l. n. 724/1994
È la norma generale sull'aggiornamento dei canoni, indennità e proventi erariali dovuti per l'utilizzo di beni pubblici; la Corte ne conferma l'applicabilità in mancanza di una deroga espressa.
d.m. 2 marzo 1998 n. 258
Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme che disciplinano l'aggiornamento dei canoni.
art. 25 R.D. n. 1443/1927
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la specialità del regime delle miniere.
art. 53 Cost.
Evocato nella giurisprudenza costituzionale richiamata per escludere la natura tributaria del canone di cava.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice di merito mostra di aver svolto un autonomo vaglio critico delle censure e non si limita a recepire acriticamente il provvedimento richiamato.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contiene una soluzione incompatibile con la tesi della parte, implicandone il rigetto, senza necessità di confutazione analitica di tutte le argomentazioni difensive.
- In materia di canoni concessori relativi a beni pubblici, la disciplina generale di aggiornamento periodico si applica anche alle concessioni speciali in assenza di una deroga espressa.
- La qualificazione di una prestazione come tributaria dipende dalla sua funzione sostanziale e non dalla denominazione legislativa: occorrono una decurtazione patrimoniale definitiva, l'assenza di sinallagma e la destinazione a pubbliche spese.
- La pretesa specialità del regime di una concessione non basta, da sola, a escludere l'applicazione di norme generali sopravvenute sui canoni, se manca una disposizione derogatoria specifica.
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