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Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1414 del 20 dicembre 2024, passata in giudicato, concernente l’assegnazione della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dalla l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. Il titolo giudiziale aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 3.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, nonché le spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 18 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante rilascio della Carta del docente e accredito dell’importo di 3.000 euro per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione, nonché spese di lite e accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega e senza compenso; il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e depositare una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione sono dovuti dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 39, comma 1, c.p.a., quale base della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato pone a carico di un’amministrazione una condanna pecuniaria e l’amministrazione non dimostra di aver adempiuto né deduce fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo, specificando le prestazioni dovute e gli accessori maturati.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della condanna pecuniaria.
  • In sede di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può comprendere non solo il capitale previsto dal giudicato, ma anche gli interessi o la rivalutazione spettanti fino alla concreta attribuzione, quando tali accessori risultino già riconosciuti o determinabili in base al titolo e alla legge.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione alla richiesta del creditore e alla scadenza di un ulteriore termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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