Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze. Nel corso del giudizio di legittimità, però, entrambe le parti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia. Dalla documentazione risulta che la rinuncia è stata ritualmente accettata. La Corte, pertanto, non esamina i singoli motivi di ricorso e prende atto della sopravvenuta estinzione del processo. È anche precisato che non va disposto alcunché sulle spese, perché le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sul punto. Quanto al contributo unificato, la Corte esclude il raddoppio, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione della relativa disciplina, applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ritualmente accettata dalla controparte, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non provvede sulle spese di lite di legittimità, in ragione dell'accordo tra le parti. Esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, ritenendolo non applicabile nei casi di estinzione del giudizio e richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla stretta interpretazione della norma.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia è stata ritualmente effettuata.
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del giudizio in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, quando siano rispettati i requisiti di legge.
contributo unificato
il raddoppio non si applica ai casi di estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese quando risulti un accordo tra le parti sul relativo regolamento.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non opera per l'estinzione del processo.
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