Ordinanza n. 10742/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM emanato dal Ministero dell'Interno in data 2/03/2023, notificato in data 25/05/2023, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2023, notificato il 25 maggio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che il ricorrente ha depositato documentazione integrativa. Non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. L'ordinanza non decide nel merito il ricorso e non dispone l'annullamento del diniego.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'Amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato; il Collegio dà atto dell'avvenuto deposito.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il differimento della trattazione è considerato incompatibile con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e con il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione, anche ai fini dell'eventuale definizione in rito ove l'interesse sia venuto meno.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'amministrazione, la parte ricorrente ha prodotto la documentazione integrativa e non risultano ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza decisione sul merito.
- Il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento della trattazione soltanto in presenza di eccezionali motivi.
Come è indicizzato
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