Cassazione Civile, Sentenza n. 27028/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vallati, ex coagulente nominato con Fabrizio Lancillotti e poi socio della Vittoria V L snc costituita nel 1997, chiese le indennità ex artt. 25-33 Accordo Nazionale Agenti (A.N.A.) in seguito al suo recesso comunicato l'11.11.2008. La compagnia eccepì la mancanza di legittimazione passiva e sostenne che, dopo la costituzione della società, la titolarità del rapporto di agenzia fosse trasferita alla Vittoria V L snc, per cui la domanda di Vallati sarebbe infondata se diretta contro la preponente. I giudici di merito ritennero che per facta concludentia si fosse determinato il mutamento della titolarità del rapporto in capo alla società e quindi rigettarono la domanda di Vallati. Il ricorrente impugnò per cassazione su più motivi, tra cui la questione della forma scritta del contratto di agenzia e la novazione soggettiva (trasformazione del rapporto in nuovo rapporto con la società).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (sulla presunta illegittimità della prova per facta concludentia in contrasto con l'art. 1742 c.c.) ritenendo che la forma prevista dall'art. 1742 c.c. sia ad probationem e che, nella fattispecie, la Corte d'appello abbia correttamente valorizzato la documentazione scritta che dimostrava il mutamento di fatto. Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla novazione soggettiva: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente accertato l'animus novandi (la comune e inequivoca volontà di estinguere il precedente obbligo e sostituirlo con nuovo obbligo), limitandosi a riscontrare il mutamento della titolarità. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione affinché accerti se sia intervenuta una novazione oggettiva (animus novandi e aliquid novi). Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi; le spese di legittimità sono rinviate alla corte di merito.
Norme richiamate
art. 1742 cod. civ.
l'incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia
La prescrizione della forma prevista dall'art. 1742 c.c. è ad probationem: incide sulla prova in giudizio (esclude prova testimoniale e per presunzioni salvo casi particolari) ma non rende nullo il contratto verbale o l'esecuzione volontaria. Pertanto la Corte può ritenere provato il rapporto anche tramite documenti scritti che dimostrino la volontà delle parti
art. 2 Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione 23.12.2003
riproduce testualmente la disposizione di cui all'art. 1742 c.c. sulla forma
Conferma che la forma scritta richiesta dall'Accordo deve intendersi ad probationem, con gli stessi effetti interpretativi e probatori richiamati per l'art. 1742 c.c.
artt. 25-33 Accordo Nazionale Agenti (A.N.A.)
Norme aventi riguardo alle indennità e regolamentazione dei rapporti di fine rapporto: il ricorrente ha agito per ottenere le indennità previste da tali disposizioni in relazione al recesso dal rapporto di agenzia
art. 35 Accordo Nazionale Agenti
Richiamata come normativa applicabile in ipotesi di mantenimento dell'anzianità di gestione in caso di scioglimento del contratto di agenzia; la Corte di merito aveva escluso la sua applicabilità ritenendo configurabile il recesso come recesso del socio dalla società agente
art. 2-bis Accordo Nazionale Agenti (menzionato)
Citato nella giurisprudenza di merito come normativa alternativa; la Corte di merito ritenne non applicabile né l'art. 35 né l'art. 2-bis nella fattispecie, essendo il recesso del socio e non del coagente
art. 1231 cod. civ.
il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e di ogni altra modificazione accessoria non producono novazione
La Corte ricorda che la novazione oggettiva richiede animus novandi e aliquid novi: mere modifiche accessorie o documenti che regolino aspetti secondari non bastano a far sorgere una novazione che estingua le obbligazioni precedenti
art. 1230 cod. civ. (richiamato)
Norme richiamate nella giurisprudenza per il corretto accertamento fattuale della novazione e dei relativi requisiti; il giudice del merito deve valutare in concreto l'esistenza dell'animus novandi e dell'aliquid novi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (motivo di cassazione)
Fondamento processuale del ricorso per violazione di norme di diritto e falsa applicazione nella sentenza impugnata; utilizzato per dedurre erronea interpretazione della novazione e della forma ad probationem
Massime di principio
- La forma prevista per il contratto di agenzia (art. 1742 c.c. e art. 2 A.N.A.) è ad probationem: in mancanza del documento formale, è esclusa generalmente la prova testimoniale e per presunzioni, ma la prova può risultare da altri documenti scritti, dalla riconoscenza delle parti o da confessione e giuramento
- La trasformazione della titolarità del rapporto verso una società (passaggio da agenti individuali a società di agenti) non determina automaticamente la novazione soggettiva: è necessario provare l'animus novandi (inequivoca volontà comune di estinguere il rapporto precedente) e l'aliquid novi (mutamento sostanziale dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione)
- Documenti che sembrino regolare aspetti amministrativi o di gestione della nuova società (comunicazioni di costituzione, appendici, procure, denunce) possono dimostrare il cambiamento della titolarità ma non bastano da soli a escludere le obbligazioni precedenti se non comprovano anche la volontà di novare
- In contenziosi relativi a indennità di fine rapporto per agenti, il giudice del merito deve svolgere un approfondito accertamento fattuale per verificare non solo il mutamento della titolarità, ma anche l'intento delle parti di costituire un nuovo rapporto autonomo; in difetto, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame
- Per chi si trovi in situazione analoga: conservare e produrre documentazione scritta esplicita che manifesti la volontà delle parti di estinguere il rapporto precedente (accordi espressi, atti che dichiarino la presa di titolarità e la rinuncia ai diritti precedenti) è essenziale per dimostrare la novazione e impedire pretese di indennità da parte dei precedenti titolari
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