Sentenza n. 4325/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00352/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso contro il regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, le delibere tariffarie e la richiesta di pagamento del canone 2021 per due impianti di telecomunicazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado con un unico motivo articolato. Ha sostenuto che l’art. 1, commi 816 e seguenti, della l. n. 160/2019 imponesse, attraverso il principio di invarianza del gettito, non solo la tutela delle entrate comunali ma anche un limite massimo alla pretesa nei confronti degli occupanti. Ha dedotto l’illegittimità e la sproporzione delle tariffe stabilite dal Comune, pari a 250 euro al metro quadrato e comunque soggette a un canone minimo forfetario, nonché l’assenza di un’adeguata istruttoria sul confronto tra il gettito precedente e quello derivante dal nuovo canone. Ha invocato l’applicazione, già per il 2021, dell’art. 1, comma 831-bis, della l. n. 160/2019, introdotto dal d.l. n. 77/2021, che prevede per gli impianti di comunicazione elettronica un canone fisso di 800 euro per impianto, non modificabile e non cumulabile con altri oneri. Ha inoltre richiamato la natura di pubblica utilità degli impianti e la disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche. Sono stati dedotti anche l’omesso esame e l’omessa pronuncia del TAR sulla censura di incompetenza della Giunta comunale, asseritamente priva del potere di determinare coefficienti e tariffe, nonché violazione degli artt. 35, 39 e 104 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c. L’appellante ha prospettato, infine, violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, difetto di istruttoria, sproporzione e disparità di trattamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che il principio di invarianza del gettito previsto dall’art. 1, comma 817, della l. n. 160/2019 tutela l’equilibrio finanziario dell’ente locale e non costituisce un limite massimo a protezione dei singoli occupanti. La norma consente di variare le tariffe, anche in aumento, purché siano rispettati i criteri legislativi di determinazione del canone e la generale ragionevolezza. I parametri di durata, superficie, tipologia, finalità e zona occupata previsti dall’art. 1, comma 824, sono sufficientemente determinati ai fini della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost.; la maggiorazione per oneri di manutenzione è solo ulteriore rispetto ai criteri ordinari e non rappresenta l’unico presupposto per aumentare il canone. Il divieto, previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di imporre canoni o oneri non previsti dalla legge deve essere coordinato con la disciplina del canone unico patrimoniale e con il principio di invarianza del gettito. Il comma 831-bis, introdotto dal d.l. n. 77/2021, ha natura innovativa e non interpretativa: introduce una nuova figura di canone, costruita in deroga alla disciplina generale e non modificabile. Poiché è entrato in vigore dopo il termine del 30 aprile previsto per il pagamento annuale, non era applicabile al canone relativo al 2021, ma dal 1° gennaio 2022. La qualificazione degli impianti come opere e attività di pubblica utilità rileva principalmente sul piano urbanistico-edilizio e della localizzazione, senza imporre automaticamente l’applicazione di canoni ridotti. Quanto alla proporzionalità concreta, il canone 2021 non era superiore a quello richiesto nel 2020 a titolo di COSAP; tale circostanza costituiva indice di ragionevolezza e di rispetto dell’invarianza finanziaria. Il Comune aveva inoltre esplicitato, nella delibera consiliare, l’obiettivo di non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle precedenti entrate. Le contestazioni stragiudiziali della dante causa dell’appellante contro il precedente COSAP non incidevano sul giudizio, poiché quel canone non era stato impugnato. Tali contestazioni non costituivano un’exceptio nullitatis e, comunque, la nullità era stata dedotta tardivamente e in violazione del divieto di nova in appello. Infine, non sussisteva incompetenza della Giunta: il Consiglio comunale aveva istituito e disciplinato il canone con regolamento, mentre la determinazione delle tariffe rientrava nella competenza residuale della Giunta ed era stata espressamente delegata dal regolamento comunale. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, commi 816 e seguenti, l. 160/2019
Il canone unico patrimoniale sostituisce i precedenti canoni e tributi relativi alle occupazioni di spazi e aree pubbliche.
La disciplina istituisce il canone unico patrimoniale a decorrere dal 2021; la sua applicazione deve essere coordinata con i criteri e le regole speciali previste dai commi successivi.
art. 1, comma 817, l. 160/2019
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito mediante la modifica delle tariffe.
Il principio di invarianza del gettito tutela l’equilibrio finanziario dell’ente locale e non costituisce un tetto massimo al prelievo nei confronti dei singoli occupanti; sono ammesse variazioni tariffarie, anche in aumento, nel rispetto dei criteri legali e della ragionevolezza.
art. 1, comma 821, l. 160/2019
Il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale.
Il Consiglio comunale deve adottare il regolamento istitutivo e disciplinare del canone, ma la norma non impone che nello stesso regolamento siano direttamente fissati tutti i coefficienti e le tariffe.
art. 1, comma 824, l. 160/2019
Per le occupazioni il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata; può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione.
I criteri indicati nel primo periodo sono parametri generali e sufficientemente determinati per la quantificazione del canone; gli oneri di manutenzione costituiscono una possibile maggiorazione ulteriore, non il presupposto esclusivo di ogni aumento.
art. 1, comma 826, l. 160/2019
Tariffa standard annua per le occupazioni permanenti.
La tariffa standard costituisce una base modificabile e non un limite massimo inderogabile; per le occupazioni permanenti individua il periodo annuale di riferimento.
art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019
Gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ... sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto ... Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817.
La disposizione ha natura innovativa, introduce una nuova species di canone speciale e non ha efficacia retroattiva; per il canone annuale 2021 non era applicabile perché introdotta dopo il termine del 30 aprile previsto per il versamento.
art. 54 d.lgs. 259/2003
Non è possibile assoggettare gli impianti a rete di telecomunicazioni ad oneri o canoni non previsti dalla legge.
Il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge deve essere coordinato con la disciplina legislativa del canone unico patrimoniale e con il principio di invarianza del gettito; non esclude la determinazione del canone secondo i criteri della l. n. 160/2019.
art. 86, comma 3, d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.
L’assimilazione opera sul piano urbanistico-edilizio e non determina automaticamente un obbligo di applicare canoni patrimoniali ridotti.
art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003
Gli impianti di reti di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità.
La pubblica utilità incide sulle possibilità di localizzazione degli impianti, ma non comporta di per sé l’esenzione o la riduzione del canone.
art. 23 Cost.
La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la fonte primaria stabilisce criteri direttivi e linee generali sufficienti; i criteri dell’art. 1, comma 824, l. n. 160/2019 soddisfano tale requisito.
art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000
Il Consiglio comunale ha competenza sull’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
La competenza consiliare riguarda l’istituzione e l’ordinamento del prelievo, non la determinazione delle relative tariffe.
art. 48, comma 2, d.lgs. 267/2000
La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio.
La determinazione delle tariffe del canone, non riservata al Consiglio, rientra nella competenza residuale della Giunta comunale.
art. 31, comma 4, c.p.a.
L’eccezione di nullità può essere sollevata dalla parte resistente; il rilievo officioso non supplisce alla mancata proposizione dell’azione di nullità da parte dell’interessato.
art. 104 c.p.a.
La deduzione in appello di una questione non ritualmente proposta in primo grado costituisce domanda o eccezione nuova e non è ammissibile.
art. 21-octies l. 241/1990
Nel sistema dell’invalidità amministrativa l’annullabilità costituisce la forma generale, mentre la nullità opera secondo una logica di tassatività; la violazione di norme imperative non determina automaticamente la nullità di accordi amministrativi.
Massime di principio
- Il principio di invarianza del gettito previsto dalla disciplina del canone unico patrimoniale è diretto a salvaguardare l’equilibrio finanziario complessivo dell’ente locale e non costituisce un limite massimo al canone applicabile a ciascun occupante; la variazione delle tariffe, anche in aumento, è legittima se rispetta i criteri legislativi di determinazione e la ragionevolezza.
- I criteri di durata, superficie, tipologia, finalità e zona occupata previsti per la determinazione del canone unico patrimoniale costituiscono parametri sufficientemente determinati ai fini della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte; gli oneri di manutenzione rappresentano soltanto una possibile maggiorazione ulteriore.
- La disciplina speciale che vieta di imporre agli impianti di comunicazione elettronica canoni o oneri non previsti dalla legge deve essere coordinata con la disciplina legislativa del canone unico patrimoniale e con il principio di invarianza del gettito; la qualificazione degli impianti come opere di pubblica utilità non comporta automaticamente l’applicazione di canoni ridotti.
- La previsione di un canone fisso e non modificabile per gli impianti di comunicazione elettronica introdotta dal comma 831-bis dell’art. 1 l. n. 160/2019 ha natura innovativa e non interpretativa; per il canone annuale relativo al 2021 non si applica se la disposizione è entrata in vigore dopo il termine legislativamente previsto per il versamento annuale.
- Il Consiglio comunale è competente ad adottare il regolamento istitutivo e disciplinare del canone unico patrimoniale, mentre la determinazione delle tariffe e dei coefficienti, non riservata dalla legge al Consiglio, rientra nella competenza residuale della Giunta, anche quando il regolamento consiliare la deleghi espressamente.
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