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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4843 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Debito e credito IVA di società controllante e società controllata - Procedura ex art. 38 bis e 73 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Assimilabilità - Conseguenze - Compensazione delle eccedenze di credito - Prestazione di garanzie ex art. 6, terzo comma, del d.m. 13 dicembre 1979 - Modalità - Omissione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Fallimento ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva revocato la dichiarazione di fallimento della società R. per nullità del procedimento, sostenendo principalmente che il reclamo proposto dalla società rumena fosse tardivo. Secondo il ricorrente, l'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro del commercio rumeno avrebbe dovuto far decorrere il termine breve di trenta giorni previsto dagli artt. 17 e 18 della legge fallimentare, interpretati alla luce del Regolamento CE n. 1346/2000. Ha inoltre contestato la valutazione della Corte d'appello sulla traduzione del certificato estero e l'interesse della società A. a proporre reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine breve di trenta giorni per il reclamo decorre dall'iscrizione nel registro delle imprese previsto dall'art. 17 della legge fallimentare italiana, non dalla pubblicità della sentenza di fallimento effettuata in un registro di un altro Stato membro. L'art. 22 del Regolamento CE n. 1346/2000 consente al curatore di chiedere annotazioni in registri esteri, ma tale adempimento non determina la decorrenza dei termini processuali previsti dall'ordinamento italiano. La norma sul termine decadenziale è di stretta interpretazione e, in mancanza dei presupposti per il termine breve, resta applicabile il termine lungo. Le censure sulla traduzione del documento sono state dichiarate inammissibili perché riferite a una autonoma motivazione ormai comunque non decisiva, mentre è stata ritenuta infondata la contestazione relativa all'interesse ad agire della società creditrice: anche i creditori non partecipanti alla fase prefallimentare possono proporre reclamo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, artt. 17 e 18

    Il termine di trenta giorni decorre per gli altri interessati dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17.

    Il termine breve per impugnare la dichiarazione di fallimento decorre esclusivamente dalla pubblicità effettuata nel registro delle imprese italiano richiamato dalla legge fallimentare. La disposizione, avendo natura decadenziale, deve essere interpretata restrittivamente; l'iscrizione in un registro estero non è sufficiente.

  • Regolamento CE n. 1346/2000, artt. 3 e 22

    Il curatore può chiedere che la decisione di apertura di una procedura di insolvenza sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro pubblico registro tenuto negli Stati membri.

    La possibilità di annotare la sentenza di insolvenza nei registri di altri Stati membri agevola la pubblicità della procedura, ma non modifica le regole nazionali sulla decorrenza dei termini per proporre impugnazioni.

  • Legge fallimentare, art. 31, ultimo comma

    La Corte d'appello aveva ritenuto necessaria la difesa tecnica per la presentazione del ricorso per fallimento da parte del curatore; tuttavia tale profilo non è stato accolto o esaminato favorevolmente in Cassazione, poiché il ricorso è stato rigettato per le ragioni relative alla tardività e all'interesse della creditrice.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Le censure di motivazione prive del necessario momento di sintesi sono state dichiarate inammissibili.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria depositata dal ricorrente è stata considerata nel giudizio di legittimità, senza incidere sull'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale prevede un termine decadenziale collegato a una specifica forma di pubblicità, il termine breve decorre normalmente solo dall'adempimento espressamente individuato dalla legge nazionale.
  • La pubblicità di una decisione giudiziaria effettuata in un registro estero, anche se prevista o consentita dal diritto dell'Unione europea, non produce automaticamente effetti sulla decorrenza dei termini processuali italiani.
  • In caso di dubbio sull'applicabilità del termine breve, occorre verificare rigorosamente il registro indicato dalla norma e la data dell'iscrizione; in mancanza, può trovare applicazione il termine lungo.
  • Le disposizioni che prevedono decadenze devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a forme di pubblicità diverse da quelle previste dalla legge.
  • La qualità di creditore è normalmente sufficiente a riconoscere l'interesse a impugnare una dichiarazione di fallimento, anche se il creditore non ha partecipato alla fase prefallimentare.
  • Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome, è necessario impugnarle tutte in modo ammissibile; se una motivazione resta definitiva e basta da sola a sostenere la decisione, le censure sulle altre possono diventare inammissibili per difetto di interesse.

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