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Ordinanza

Ordinanza n. 4768/2026 - Napoli, Sezione 7

per la declaratoria: 1. di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Amorosi in ordine alla diffida presentata dai ricorrenti in data 5 Marzo 2024, volta ad ottenere la restituzione in favore dei proprietari della superficie di mq 47.744,78 della originaria p.lla 784, illecitamente detenuta, previo rispristino dello stato dei luoghi, riportando i terreni alla originaria morfologia idonea alla produzione agricola, e a provvedere al ripristino dell'accesso carrabile alla via comunale. 2. per la conseguente condanna del Comune di Amorosi alla restituzione della superficie di mq 47.744,78 della ex p.lla 784 ai legittimi proprietari, alla riduzione in pristino dei luoghi allo status quo ante ed al contestuale pagamento del risarcimento dei danni subiti per la illecita occupazione dei suoli a far data dal 2007 alla attualità, nonché al risarcimento dei danni subiti per la distruzione delle coltivazioni ivi insistenti. 3. In via gradata per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Amorosi di completare la procedura di esproprio dei terreni in proprietà dei ricorrenti, con conseguente condanna all'assunzione di provvedimento sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, con liquidazione della indennità di esproprio secondo il valore venale dei suoli, della indennità per il periodo di occupazione illecita, nonché del pregiudizio non patrimoniale subito, e di regolarizzazione dell'assetto proprietario del terreno anche nei pubblici registri immobiliari, a cura e spese dell'Amministrazione comunale.

Giustizia amministrativa202402414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Amorosi sulla diffida del 5 marzo 2024 relativa alla restituzione e riduzione in pristino di terreni illecitamente detenuti, al risarcimento dei danni e, in subordine, alla definizione della procedura espropriativa mediante provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi del rito sul silenzio per ottenere una pronuncia sull'inerzia del Comune rispetto alla diffida diretta alla restituzione della superficie indicata nella diffida come pari a 47.744,78 mq della originaria particella 784, con ripristino dello stato dei luoghi e dell'accesso carrabile, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione dei suoli dal 2007 e dalla distruzione delle coltivazioni. In via subordinata hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di completare la procedura espropriativa, adottando un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione delle indennità e dei risarcimenti indicati. Il quadro catastale e la superficie effettivamente coinvolta risultano tuttavia non coincidenti: il Verificatore ha accertato che, rispetto ai 34.555,22 mq oggetto dei verbali di immissione in possesso e liquidazione definitiva, il frazionamento ha ricompreso una superficie maggiore di 6.544,78 mq, sicché la superficie residua della particella originaria, al netto delle aree già frazionate in favore del Comune, è pari a 41.200 mq, corrispondenti alle particelle attuali 907, 938, 939 e 940. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alle aree non interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità e dalla procedura espropriativa. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità, anche parziale, del ricorso per difetto di giurisdizione, osservando che, ove manchi una dichiarazione di pubblica utilità o vi sia uno sconfinamento e l'amministrazione abbia agito in difetto di potestà ablativa, la posizione fatta valere può avere natura di diritto soggettivo, non tutelabile mediante rito del silenzio innanzi al giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso, ma ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla possibile inammissibilità, anche parziale, del ricorso per difetto di giurisdizione. Ha inoltre disposto incombenti istruttori. I ricorrenti devono depositare una relazione dettagliata che chiarisca l'oggetto della domanda proposta con riferimento sia alla superficie di 47.744,78 mq sia alla superficie di 34.555,22 mq, tenendo conto della maggiore superficie di 6.544,78 mq risultante dal frazionamento, e devono precisare e documentare eventuali giudizi già promossi davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e i relativi esiti. Il Comune deve depositare una relazione sulle aree della particella originaria non interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità e dalla procedura espropriativa, nonché gli atti del procedimento espropriativo non già prodotti, in particolare la dichiarazione di pubblica utilità ed eventuali decreti di occupazione d'urgenza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione, assegnando un termine per memorie.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il rito non fonda la giurisdizione amministrativa quando il rapporto sostanziale riguarda diritti soggettivi estranei alla giurisdizione esclusiva.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    È indicato dai ricorrenti quale base della domanda subordinata volta a ottenere l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante dei terreni.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento non può essere utilizzato per eludere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: quando il rapporto sostanziale sottostante riguarda diritti soggettivi e non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, l'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile.
  • In presenza di una possibile decisione fondata su una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.
  • Quando la domanda avverso il silenzio riguarda beni in parte interessati da una dichiarazione di pubblica utilità e da una procedura espropriativa e in parte estranei a tali vicende, occorre individuare con precisione le aree e gli atti ablativi riferibili a ciascuna porzione, potendo derivarne un diverso riparto di giurisdizione e una possibile inammissibilità parziale del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDichiarazione di pubblica utilitàGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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