Cassazione Penale, Sentenza n. 37876/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione della detenzione domiciliare; il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarò inammissibile l'istanza ritenendo che la pena in corso di espiazione derivasse da reati di usura e estorsione in concorso con l'aggravante mafiosa (richiamata come prevista dall'art. 416‑bis c.p.), rientranti tra i delitti ostativi elencati dall'art. 4‑bis dell'ordinamento penitenziario che esclude la concessione del beneficio. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per motivazione mancante, contraddittoria e illogica, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto “sciogliere il cumulo” alla stregua della giurisprudenza di legittimità perché, a suo dire, la parte di pena riferibile all'aggravante sarebbe già stata espiata, eliminando così gli ostacoli al beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, ove in corso di esecuzione sia intervenuta un'unificazione di pene, è possibile lo scioglimento del cumulo quando il condannato abbia effettivamente espiato la parte di pena relativa a delitti ostativi; tuttavia, nel caso concreto non risultava che l'istante avesse espiato per intero una quota di pena riferibile esclusivamente a reati ostativi. La Corte ha altresì affermato che non è possibile, nella fase esecutiva, isolare un segmento di pena attribuibile solo all'aggravante del reato, attesa l'unitarietà del reato e della pena. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
aggravante mafiosa richiamata nel procedimento
L'aggravante mafiosa è stata considerata elemento che inficia la possibilità di accesso a misure alternative se il reato con tale aggravante rientra fra quelli ostativi; qui è stata la causa fattuale che ha determinato l'applicabilità dell'art. 4‑bis ord. pen.
art. 4‑bis, Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Norma che indica i delitti ostativi alla concessione di benefici penitenziari; il Tribunale ha ritenuto che i reati contestati rientrassero in tale novero e quindi precludessero la detenzione domiciliare.
decreto‑legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991, n. 203
richiamato quale previsione originaria dell'aggravante mafiosa
Citazione storica normativa che segnala l'origine della previsione dell'aggravante mafiosa, richiamata nella motivazione del Tribunale.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Fondamento di impugnazione indicato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità) dell'ordinanza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020)
Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020 dep. 2021
Principio richiamato: lo scioglimento del cumulo in corso di esecuzione è legittimo se il condannato ha già espiato la parte di pena relativa a delitti ostativi; la Corte ha però escluso la sua applicabilità al caso dedotto dal ricorrente perché mancava la prova dell'effettiva espiazione di una quota di pena riferibile esclusivamente a reati ostativi.
Massime di principio
- La preclusione prevista dall'art. 4‑bis ord. pen. opera quando il cumulo delle pene comprende condanne per delitti ostativi; per ottenere un beneficio è necessario che la parte di pena riferibile ai delitti ostativi sia stata effettivamente ed identificabilmente espiata.
- Lo 'scioglimento del cumulo' (ovvero la separazione, ai fini dell'esecuzione, delle pene riferibili a reati diversi) è applicabile quando esistono distinti titoli di reato e la parte di pena relativa ai delitti ostativi sia già stata scontata; non è invece estendibile automaticamente alla punizione derivante da un'aggravante accessoria.
- Non è possibile, nella fase di esecuzione, isolare un segmento di pena attribuibile esclusivamente all'aggravante di un reato, in quanto l'aggravante si innesta nell'unitarietà della fattispecie e della conseguente pena.
- Chi chiede un beneficio dovrà documentare con chiarezza (calcoli di pena, sentenze e provvedimenti di unificazione) che esiste una quota di pena effettivamente separabile e già espiata relativa a reati non ostativi per poter ottenere lo scioglimento del cumulo.
- In sede di impugnazione è utile fondare il ricorso sia su profili di diritto (errata interpretazione delle norme ostative) sia su elementi di fatto dimostrabili (quanto e quale parte di pena è stata effettivamente scontata e a quale titolo), perché l'assenza di prova documentale può determinare il rigetto anche se la teoria giurisprudenziale sullo scioglimento del cumulo è favorevole.
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