Cassazione Penale, Sentenza n. 42317/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva rideterminato la pena per lesioni aggravate. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa e di altri testi (art.192 c.p.p.); (2) errata valutazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.583 c.p. n.2 (contestando che si trattasse di avulsione totale degli incisivi anziché parziale); (3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena per omessa valutazione prognostica ai sensi dell'art.164 c.p.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. Motivi: (1) il primo motivo e' manifestamente infondato: la Corte territoriale ha fornito motivazione logica ed esaustiva sulla attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa e sui contrasti testimoniali; la valutazione della prova testimoniale e' questione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni o apoditticita'. (2) Il secondo motivo e' infondato: la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che anche l'avulsione parziale/rottura di un incisivo puo' integrare l'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, in linea con la giurisprudenza della Cassazione. (3) Il terzo motivo e' inammissibile per essere inedito: il beneficio della sospensione condizionale non era stato chiesto in sede di merito e, quindi, non puo' essere dedotto per la prima volta in cassazione. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.), e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'appello di Messina.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione delle dichiarazioni testimoniali: la loro attendibilita' e' questione di fatto rimessa al giudice di merito; puo' essere censurata in cassazione solo se la motivazione e' affetta da manifeste contraddizioni o da illogicita' apodittiche.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di merito, richiedendo il rispetto dei limiti procedurali nella impugnazione.
art. 582 cod. pen.
Norma quadro sulle lesioni personali; richiamata in relazione al capo di imputazione principale.
art. 583 cod. pen., comma 1 e comma 2 n.2
Prevede aggravanti per le lesioni che comportano indebolimento permanente di un organo o della funzione; la Corte ha interpretato che l'avulsione parziale o la rottura di un incisivo e' idonea a integrare l'aggravante poiche' incide sulla funzionalita' dell'apparato masticatorio.
art. 164 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena: la mancata concessione richiede motivazione da parte del giudice d'appello, ma il beneficiario deve avere chiesto il beneficio in sede di merito per potersene dolere in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilita' o infondatezza del ricorso; nel caso e' stata comminata la somma di euro 3.000.
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
Disciplinano la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa per le parti ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che tali spese siano rimborsate alla parte civile e liquidate dalla Corte d'appello con separato decreto.
Massime di principio
- In Cassazione la valutazione della credibilita' delle dichiarazioni testimoniali e della persona offesa e' principalmente questione di merito: puo' essere esaminata in sede di legittimita' solo se la motivazione e' manifestamente contraddittoria, illogica o apodittica.
- Per lamentare un presunto travisamento della prova in cassazione e' necessario riprodurre integralmente le prove dichiarative contestate; estrapolazioni o esami parcellizzati sono insufficienti.
- L'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo (art. 583) puo' sussistere anche in caso di avulsione parziale o rottura di un singolo dente, se ne risulta compromessa la funzione naturale (es. masticazione).
- La richiesta di benefici sanzionatori (es. sospensione condizionale della pena) deve essere formulata in sede di merito: non e' possibile sollevare per la prima volta tale doglianza in cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione costituisce riferimento vincolante nella valutazione di quale menomazione costituisca indebolimento permanente di un organo o funzione.
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