Sentenza n. 2087/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 6980/2024, depositata l'11.12.2024, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia, ex art. 114, comma 3, lett. b) e c) c.p.a., dei seguenti atti, perché adottati in violazione ovvero elusione della detta decisione: a) del Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del -OMISSIS- con il quale, in esecuzione della sentenza n. 6980/2024, è stato attribuito al ricorrente, con decorrenza -OMISSIS-, il trattamento economico corrispondente al “Magistrato tributario dopo -OMISSIS- dalla nomina” – classe/-OMISSIS-con la precisazione che la variazione biennale successiva (classe -OMISSIS- decorre -OMISSIS-; b) della nota prot. -OMISSIS- con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a); c) di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente; ovvero, in subordine, previo mutamento del rito, per l'annullamento dei medesimi: a) Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del -OMISSIS-; b) nota prot. -OMISSIS- con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a); c) ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento e all'attribuzione del giusto trattamento economico iniziale ad esso spettante nella Magistratura Tributaria e la conseguente condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla corrispondente rideterminazione del suo trattamento economico nonché alla corresponsione delle somme non percepite fino all'adeguamento al trattamento economico che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato in asserita esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6980/2024, relativo all'attribuzione del trattamento economico iniziale nella magistratura tributaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia, ai sensi dell'art. 114, comma 3, lettere b) e c), c.p.a., del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze e della relativa nota di trasmissione, ritenuti adottati in violazione o elusione della sentenza del TAR Campania n. 6980/2024. Con tale sentenza il TAR aveva accolto il precedente ricorso contro il decreto di nomina a magistrato tributario, riconoscendo che il trattamento economico era stato determinato considerando l'anzianità maturata alla data di scadenza del termine per la domanda di passaggio alla nuova magistratura, anziché quella maturata fino alla data della nomina. In via subordinata, il ricorrente aveva chiesto l'annullamento ordinario degli stessi atti, nonché l'accertamento del diritto al corretto trattamento economico iniziale e la condanna dell'amministrazione alla rideterminazione del trattamento e al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio, tuttavia, la sentenza n. 6980/2024 è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 312/2026; il ricorrente ha quindi dichiarato sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alle domande di ottemperanza, mantenendo l'interesse alla domanda ordinaria di annullamento del decreto successivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande relative all'ottemperanza della sentenza n. 6980/2024, poiché tale sentenza era stata riformata dal Consiglio di Stato e non vi era più un titolo giudiziale da eseguire nei termini prospettati. La domanda ordinaria di annullamento del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze non è stata decisa nel merito: il TAR ha disposto che essa sia trattata con rito ordinario in una successiva udienza pubblica. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, lettere b) e c), c.p.a.
La norma è stata invocata dal ricorrente per chiedere, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato nella sentenza senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
Massime di principio
- La riforma, da parte del giudice d'appello, della sentenza posta a fondamento di una domanda di ottemperanza determina la sopravvenuta carenza di interesse all'esecuzione di quella pronuncia e rende improcedibili le relative domande.
- Quando nello stesso ricorso sono cumulate una domanda di ottemperanza e una domanda ordinaria di annullamento degli atti adottati in asserita esecuzione della pronuncia, la sopravvenuta improcedibilità della prima non determina necessariamente l'improcedibilità della seconda, se permane l'interesse alla sua decisione; la domanda ordinaria può essere demandata alla trattazione con il rito proprio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →