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Legge

L.R. Abruzzo 18/2016

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione) e disciplina della Revisione legale dell'Agenzia sanitaria regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 18/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 18/2016 sostituisce i collegi dei revisori con il revisore legale in vari enti regionali e disciplina nomina, durata triennale, compensi e rimborsi. Riguarda ATER, ARTA, AGENZIA sistemi informativi, ERSI, Consorzio Chieti-Pescara e Agenzia sanitaria regionale, con alcune abrogazioni e una norma transitoria sulle nomine già effettuate.

Revisione legale degli enti regionali e di alcuni organismi collegati

Revisione legale degli enti e organismi regionali

La legge regionale Abruzzo n. 18 del 2016 riforma la disciplina dei controlli contabili di diversi enti regionali e organismi collegati, sostituendo in più casi il modello del collegio dei revisori con il revisore legale unico. Le modifiche incidono su nomina, durata dell’incarico, funzioni, compensi e rimborso spese, con applicazione limitata agli enti indicati nella legge.

Ambito di intervento e sostituzione degli organi di revisione

Il provvedimento modifica varie leggi regionali per uniformare la vigilanza contabile alla figura del Revisore legale o del Revisore unico. In particolare, sostituisce le precedenti denominazioni di “Collegio dei revisori dei conti”, “Presidente del Collegio dei revisori” o analoghe espressioni con la nuova figura monocratica, e in alcuni casi abroga espressamente disposizioni superate.

Nomina, durata e requisiti dell’incarico

Per gli enti interessati, il revisore è in generale:

  • nominato dal Consiglio regionale;
  • designato secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 1-bis, della L.R. 4/2009;
  • incaricato per tre anni.

Per l’ATER viene inoltre richiamata una causa di incompatibilità: non possono essere nominati, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori, i soggetti legati da rapporti continuativi di lavoro retribuito, i proprietari/comproprietari e soci illimitatamente responsabili di imprese che esercitano il medesimo servizio o servizi connessi, nonché chi abbia liti pendenti con l’azienda.

Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni attribuite al revisore, soprattutto per ARTA e Agenzia sanitaria regionale, comprendono la vigilanza sull’osservanza delle norme, la verifica della regolare tenuta della contabilità, il controllo della corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, l’esame del bilancio di previsione, delle variazioni, dell’assestamento e del consuntivo, nonché la verifica periodica della cassa almeno trimestralmente.

Il revisore può chiedere informazioni ai direttori degli enti, svolgere ispezioni e controlli anche individualmente e, in caso di gravi irregolarità o quando lo ritenga opportuno, trasmettere relazioni alla Giunta regionale e alla direzione dell’ente, indicando anche possibili rimedi. È prevista inoltre collaborazione con il servizio regionale competente per il controllo di gestione e, per ARTA, anche con gli uffici di controllo interno.

Segnalazioni, revoca e rapporti con altri organi

Il revisore ha l’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate al servizio regionale competente per il controllo di gestione; per ARTA deve comunicarle anche agli uffici di controllo interno.

Se viene accertato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni, il Consiglio regionale può disporre la revoca con provvedimento motivato, su proposta anche della Giunta regionale e previo parere della commissione consiliare competente, espresso con procedura d’urgenza.

Compensi e rimborsi

Per gli incarichi di revisione legale è previsto un compenso annuo lordo parametrato al compenso massimo spettante ai revisori degli enti locali secondo la disciplina statale, al netto di IVA e contributi previdenziali, con riduzione del 10% ai sensi del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010. La fascia demografica di riferimento varia a seconda dell’ente. È sempre previsto il rimborso delle spese di viaggio documentate, secondo le modalità fissate da appositi regolamenti interni dell’ente.

Disciplina per i singoli enti

ATER

Per le aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, la revisione legale è affidata a un revisore unico nominato dal Consiglio regionale. Restano fissati requisiti di incompatibilità e il compenso è collegato alla fascia demografica provinciale meno elevata.

ARTA

Per l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente la revisione legale è affidata a un revisore unico con funzioni estese di controllo, relazione e collaborazione con gli organi regionali e interni dell’agenzia. Il compenso è commisurato alla fascia demografica provinciale più elevata. Viene abrogato l’articolo 24 della legge regionale n. 64/1998.

Agenzia regionale sistemi informativi e telematici

Per l’agenzia è sostituita la figura del collegio con il revisore legale; sono abrogati gli articoli 15 e 28 della legge regionale n. 25/2000. Il revisore ha compiti di vigilanza, controllo contabile e relazione analoghi a quelli previsti per ARTA, con compenso parametrato alla fascia demografica provinciale più elevata.

Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara

Nelle more della definizione della liquidazione, la revisione legale è affidata a un revisore nominato dal Consiglio regionale. L’incarico dura tre anni e il compenso è determinato secondo il massimo spettante ai revisori degli enti locali nella fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10%.

ERSI e Servizio idrico integrato

Per l’ERSI il revisore dei conti è nominato dal Consiglio regionale per tre anni. È previsto un compenso parametrato alla fascia demografica più elevata per comuni e province, ridotto del 10%, e il rimborso delle spese di viaggio per presidente, componenti del consiglio direttivo e revisore. Le nomine già effettuate restano valide nonostante la sostituzione delle espressioni “Consiglio di amministrazione” con “Consiglio direttivo”.

Agenzia sanitaria regionale

La revisione legale è affidata a un revisore unico nominato dal Consiglio regionale, in carica per tre anni. Il compenso è determinato dal direttore dell’agenzia ed è a carico del bilancio dell’ente. Il collegio sindacale resta in carica fino alla naturale scadenza.

Norme transitorie e coordinamento

La legge prevede che, per l’ERSI, le nomine già intervenute prima della modifica della denominazione del consiglio di amministrazione restano valide ed efficaci. Per l’Agenzia sanitaria regionale, il collegio sindacale continua fino alla scadenza naturale, evitando interruzioni nella fase di passaggio al revisore unico.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT e produce effetti dal 2 luglio 2016.

Testo integrale

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