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Legge

L.R. Abruzzo 13/2016

Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 13/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina i servizi minimi del trasporto pubblico locale in Abruzzo, imponendo un documento di ricognizione da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore e ridefinendo la compatibilità dei servizi commerciali con la rete minima. Introduce inoltre specifiche funzioni del Comune di Pescara in materia di TPL. Nessun nuovo onere per la finanza regionale.

Servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alla disciplina del TPL regionale

Servizi minimi e riassetto del trasporto pubblico locale

La legge interviene sul trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo, disciplinando i servizi minimi regionali e comunali e coordinandoli con la programmazione dei servizi commerciali e con alcune funzioni specifiche attribuite al Comune di Pescara. Il provvedimento si applica nel territorio regionale e opera dal 25 giugno 2016.

Individuazione e finanziamento dei servizi minimi

La Regione assicura i servizi minimi regionali e comunali nei limiti delle disponibilità del Fondo Regionale Trasporti. L’individuazione deve tenere conto:

  • dei criteri dell’articolo 16 del d.lgs. 422/1997;
  • dei criteri dell’articolo 16-bis del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.

La finalità è razionalizzare e rendere più efficiente la programmazione e la gestione del servizio, anche ai fini del riparto delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti.

Regime transitorio e documento di ricognizione

Fino all’approvazione del nuovo assetto ordinamentale del settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della L.R. 152/1998, la rete dei servizi minimi coincide con i servizi di trasporto regionale e comunale individuati all’esito delle procedure svolte nel rispetto del capo VI della L.R. 1/2011, assistiti da contributi di esercizio, corrispettivi contrattuali o trasferimenti del Fondo Regionale Trasporti.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge:

  • la Giunta regionale approva, su proposta del Dipartimento competente, un documento di ricognizione dei servizi minimi;
  • il documento è adottato previa intesa con gli enti locali ai sensi della L.R. 41/2007;
  • il documento deve rispettare i criteri dell’articolo 16 del d.lgs. 422/1997;
  • il documento è poi trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

Coordinamento con i servizi automobilistici commerciali

La legge modifica la L.R. 11/2007 per rendere i servizi automobilistici commerciali compatibili con la rete dei servizi minimi. Il servizio commerciale proposto non deve sovrapporsi o interferire con la rete minima, anche per ragioni di efficienza ed efficacia della spesa pubblica, e non deve prevedere relazioni di traffico già comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi.

Funzioni del Comune di Pescara in materia di TPL

Per il Comune di Pescara viene prevista una disciplina speciale: una parte delle funzioni regionali in materia di TPL non si applica e il Comune esercita direttamente, dalla data di entrata in vigore della norma, le seguenti funzioni:

  • controllo della sicurezza e della regolarità del servizio su strada e riconoscimento dell’idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell’ubicazione delle fermate;
  • approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge n. 104/1992 e dei piani urbani del traffico secondo gli indirizzi regionali;
  • programmazione dei servizi sulla rete di competenza, nel principio della massima integrazione tra servizi di area urbana, suburbani e interurbani di bacino;
  • istituzione di eventuali servizi aggiuntivi, a carico del bilancio comunale, sempre nel rispetto del principio di integrazione dei servizi.

Aspetti finanziari e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed è applicabile dal 25 giugno 2016.

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