Cassazione Civile, Ordinanza n. 30770/2025 del 22/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano agito per contestare, da un lato, l'atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 relativo a una particella di cortile e, dall'altro, l'occupazione senza titolo di ulteriori aree (altre particelle catastali) trasformate per la realizzazione di una rotatoria. Sostenevano di essere comproprietarie delle aree in forza di un precedente titolo trascritto e che il Comune non potesse opporre un proprio acquisto derivativo successivo, fondato su un rogito del 2021 che esse ritenevano a non domino. In primo grado il T.a.r. aveva accolto in parte le domande, ma il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda restitutoria relativa alle particelle 159 e 160, ritenendo che la controversia richiedesse di accertare la validità ed efficacia di un contratto privatistico di compravendita tra il Comune e un terzo, questione devoluta al giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione le comproprietarie hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 8 e 133, comma 1, lett. g), c.p.a., sostenendo che la domanda di restituzione e quella di accertamento dell'occupazione illegittima rientrassero nella giurisdizione esclusiva amministrativa; 2) che il giudice amministrativo potesse e dovesse conoscere incidenter tantum della proprietà del bene; 3) errore nella qualificazione della domanda e quindi nella declinatoria di giurisdizione; 4) violazione degli artt. 39 c.p.a. e 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della causa civile sulla titolarità delle aree; 5) ulteriore violazione della giurisdizione esclusiva anche rispetto alla domanda risarcitoria; 6) errore nel rigetto dell'appello incidentale sulla legittimità del provvedimento ex art. 42-bis, perché il Comune avrebbe dovuto acquisire anche le altre aree e non solo la particella 91.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure non integrassero un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost., ma al più un errore del giudice amministrativo nell'individuare i limiti del sindacato incidentale e il nesso di pregiudizialità con la causa civile. Secondo la Corte, la controversia decisa dal Consiglio di Stato riguardava un conflitto tra titoli di proprietà fondati su atti privatistici successivi, non condizionato dall'esercizio, neppure mediato, di poteri amministrativi; perciò la giurisdizione spettava al giudice ordinario per la parte relativa all'accertamento del titolo dominicale e alla validità del rogito. È stata confermata la compensazione integrale delle spese, in ragione della complessità della vicenda e della sopravvenienza di un dedotto giudicato civile. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 c.p.a.
La cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti è ammessa nei soli casi di giurisdizione non esclusiva; non consente di trasformare in giudicato una decisione su diritti sottratti alla sua potestas iudicandi.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda le controversie relative all'occupazione e trasformazione di aree private per finalità pubbliche, ma non si estende al conflitto di titoli di proprietà fondato su atti privatistici tra successivi acquirenti.
art. 7, comma 5, c.p.a.
Nelle materie di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche delle questioni pregiudiziali su diritti soggettivi.
art. 39 c.p.a.
La doglianza relativa alla sospensione del giudizio per pregiudizialità civile non attiene al limite esterno della giurisdizione sindacabile in cassazione.
art. 295 c.p.c.
La mancata sospensione necessaria del giudizio è stata ritenuta estranea al controllo sul difetto di giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione non è ammissibile quando si deduca soltanto un errore nell'estensione del sindacato incidentale del giudice speciale.
art. 362 c.p.c.
Il controllo delle Sezioni Unite è limitato ai vizi attinenti ai confini esterni della giurisdizione, non agli errori di giudizio sull'oggetto della domanda o del giudicato.
art. 386 c.p.c.
Ai fini della giurisdizione si guarda alla domanda come proposta, alla causa petendi e al petitum sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato posto a carico delle ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Il provvedimento di acquisizione sanante è stato richiamato come atto impugnato e come sfondo della controversia, ma la censura sulla sua legittimità è stata considerata estranea al controllo sulla giurisdizione.
Massime di principio
- In materia di giurisdizione esclusiva amministrativa, il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente delle questioni di diritto soggettivo solo nei limiti previsti dalla legge; se la decisione richiede una pronuncia autonoma e idonea al giudicato su un conflitto di titoli privatistici, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La domanda di restituzione di un bene occupato dalla pubblica amministrazione può rientrare nella giurisdizione esclusiva amministrativa, ma se la difesa dell'ente oppone un proprio titolo di acquisto derivativo e la decisione dipende dall'accertamento della validità di un contratto di compravendita, si esce dall'ambito dell'accertamento incidentale consentito.
- Ai fini del riparto di giurisdizione conta il petitum sostanziale e la causa petendi della domanda, non la qualificazione formale delle questioni prospettate dalle parti.
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. è esperibile solo per vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione; non consente di censurare errori del giudice speciale nella delimitazione della cognizione incidentale o nella gestione della pregiudizialità.
- La mancata sospensione del processo per pregiudizialità civile e le doglianze sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato non integrano, di per sé, un difetto di giurisdizione sindacabile in sede di regolamento o ricorso per motivi di giurisdizione.
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