Sentenza del 28/06/2021 n. 3286 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Concordato fallimentare - Decreto di omologazione - Terzo assuntore - Imposta di registro - Proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
nel concordato fallimentare con terzo assuntore si discuteva se l'acquisto dei beni da parte del terzo fosse perfezionato con il decreto di omologazione e, conseguentemente, se l'operazione fosse soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale; si è altresì discusso quale dovesse essere la base imponibile (se includere anche l'accollo di debiti e oneri) e quale rilievo avessero i successivi provvedimenti del giudice delegato.
La decisione
la giurisprudenza ha ritenuto che il terzo assuntore acquista i beni fallimentari con l'omologa del concordato, mentre i successivi provvedimenti del giudice delegato hanno natura meramente esecutiva. Perciò il concordato con terzo assuntore è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, applicando le stesse aliquote previste per atti corrispondenti; la base imponibile è costituita esclusivamente dagli elementi dell'attivo trasferiti all'assuntore, escludendosi dall'assoggettamento l'accollo di debiti e oneri.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986
artt. 8, lett. a) e g), e 21
le disposizioni del DPR 131/1986 sono state interpretate nel senso che l'imposta di registro, nel caso di trasferimenti effettuati con il concordato omologato a favore del terzo assuntore, va applicata in misura proporzionale alle voci patrimoniali trasferite; l'accollo di debiti non concorre alla base imponibile ai sensi delle regole di configurazione della materia imponibile
Cass. n. 13352/2020
afferma che l'effetto traslativo degli atti relativi al concordato si realizza con l'omologa e che i successivi provvedimenti del giudice delegato sono atti esecutivi privi di effetto traslativo autonomo
Cass. n. 6643/2013
conferma il principio secondo cui il terzo assuntore acquista con l'omologa e che va escluso il concorso dell'accollo di debiti nella base imponibile dell'imposta di registro
Altra giurisprudenza richiamata
Cass. nn. 3286/2018, 11585/2007
ulteriori decisioni che consolidano l'orientamento sulla data dell'acquisto (omologa) e sulla delimitazione della base imponibile ai soli elementi attivi trasferiti
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore l'effetto traslativo si realizza con il decreto di omologazione: per determinare l'imposizione fiscale occorre fare riferimento a tale momento.
- L'imposta di registro si applica in misura proporzionale sul valore delle voci patrimoniali effettivamente trasferite all'assuntore, adottando le aliquote previste per atti analoghi.
- L'accollo di debiti e oneri non va incluso nella base imponibile dell'imposta di registro; tali componenti non sono assoggettabili come elementi attivi trasferiti.
- I successivi provvedimenti del giudice delegato hanno natura esecutiva e non producono autonomi effetti traslativi che incidano sulla tassazione dell'acquisto già perfezionato con l'omologa.
- Per operare correttamente è fondamentale documentare quali beni e crediti siano effettivamente trasferiti e valutare la base imponibile distintamente per ciascuna tipologia di bene (immobili, mobili registrati, crediti, ecc.).
- In situazioni analoghe conviene verificare la normativa agevolativa o eventuali esenzioni specifiche per singole categorie di beni, oltre a considerare gli effetti fiscali correlati (imposte ipotecarie e catastali).
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