Cassazione Penale, Sentenza n. 18905/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Trapani che aveva sottoposto Gianluca Sgroi agli arresti domiciliari con presidio elettronico. Il Procuratore contestava la valutazione del Tribunale del riesame relativa alla sussistenza dei presupposti per la misura cautelare, in particolare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.), sostenendo che gli elementi di gravità indiziaria, la permanenza dell'associazione e dell'autoriciclaggio fino al 2022, il ruolo anche 'di fatto' dell'indagato e la molteplicità dei fatti contestati dimostrassero il rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame. La Cassazione ha censurato la valutazione del riesame ritenendola carente e contraddittoria sotto tre profili principali: (1) mancata considerazione adeguata della concretezza del rischio di reiterazione alla luce della gravità, della sistematicità e della molteplicità dei fatti; (2) valutazione illogica circa l'effetto della dichiarazione di fallimento (luglio 2022) nel ritenere che tale evento escluda la possibilità di reiterazione, anche quando le condotte possono essere commesse in posizione di fatto; (3) errata valutazione dell'attualità del pericolo, non confrontandosi con la contestazione della permanenza dei reati associativi e di autoriciclaggio. Ha quindi rinviato al Tribunale del riesame per una nuova valutazione conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
La Corte interpreta la norma richiamando che, ai fini della misura cautelare per pericolo di reiterazione, non è possibile desumere il rischio esclusivamente dalla gravità astratta del reato; occorre valutare le modalità concrete della condotta, la molteplicità dei fatti e la personalità dell'indagato. L'attualità del pericolo va intesa come continuità del "periculum libertatis" e non come mera imminenza del fatto nuovo.
art. 125 codice di procedura penale
Richiamato nel motivo di ricorso (contestazione di vizio motivazionale); la Corte affronta la questione della motivazione del provvedimento impugnato richiedendo logica e congruità nel rapporto tra fatti contestati e valutazione del pericolo cautelare.
art. 309 codice di procedura penale
Evocato nel motivo di ricorso insieme ad art. 125 e 274; la pronuncia si sofferma sul rispetto dei presupposti e delle modalità di applicazione delle misure cautelari e sulla necessità di adeguata motivazione.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione del motivo di cassazione: la Corte ritiene il ricorso sufficientemente specifico e non generico, quindi ammissibile.
legge n. 47 del 2015 (modifiche all'art. 274 c.p.p.)
La Corte richiama gli effetti delle modifiche legislative del 2015 che hanno inciso sui criteri di valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione, precisando che le modalità concrete della condotta restano elemento indispensabile per la prognosi di pericolosità.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe)
Norma procedurale richiamata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte nota l'applicazione delle disposizioni emergenziali e delle successive proroghe per la trattazione dei ricorsi.
Massime di principio
- Ai fini della custodia cautelare per rischio di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è necessario valutare non solo la gravità astratta del reato, ma soprattutto le modalità concrete della condotta, la sistematicità, la molteplicità dei fatti e gli elementi che evidenzino una 'proclività' a delinquere.
- La dichiarazione di fallimento non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: non può essere considerata prova che l'indagato non potrà più agire 'di fatto' o attraverso intermediari; il giudice deve motivare specificamente perché il fallimento neutralizzi il rischio.
- Il requisito dell'attualità del pericolo non equivale a un'imminenza di un nuovo reato, ma riguarda la persistenza temporale del rischio valutata con riferimento alla vicinanza e alla presenza di elementi recenti o di comportamenti che indicano continuità criminosa.
- La molteplicità e la ripetizione delle condotte possono costituire indizio significativo della personalità pericolosa e giustificare la misura cautelare se adeguatamente collegate alla prognosi di reiterazione.
- La motivazione del provvedimento che dispone o annulla misure cautelari deve essere logica e congrua: il giudice deve esplicitare in che modo i fatti e le circostanze concrete portino a ritenere (o non ritenere) il concreto pericolo di reiterazione.
- Un ricorso in Cassazione contro una decisione di riesame è ammissibile se espone chiaramente la correlazione tra censure e motivazione impugnata: la genericità dell'atto può determinarne l'inammissibilità, ma la semplice brevità non è di per sé ostativa se la correlazione è individuabile.
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