Sentenza n. 728/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50726 Comunicazione: CP700-4485738-P notificata alla ricorrente in data 14 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1995/1996, 1996/1997 e 1999/00; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA ai sensi dell’art. 8-ter della legge n. 33 del 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto dell’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato e della conseguente carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Pertanto ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il ricalcolo del prelievo supplementare. Non ha disposto nulla sulle spese, poiché AGEA non si era costituita in giudizio.
Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare sul latte relativo a periodi risalenti agli anni 1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli ulteriori atti connessi, presupposti o conseguenti, incluso l’eventuale aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione perché l’atto impugnato era stato annullato in via amministrativa, nelle more del giudizio, in esecuzione dell’art. 10-bis del d.l. n. 69 del 2023.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. n. 69/2023
L’annullamento dell’atto impugnato è intervenuto nelle more del giudizio in esecuzione di tale disposizione; il sopravvenuto annullamento ha eliminato l’interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso.
art. 8-ter l. n. 33/1999
È richiamato nell’oggetto dell’impugnazione con riferimento all’eventuale aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA, senza che il giudice ne esamini la disciplina nel merito.
Massime di principio
- Quando l’atto amministrativo impugnato viene annullato dall’amministrazione nelle more del giudizio e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato comporta il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito, salvo che il ricorrente deduca e dimostri un interesse residuo, quale quello risarcitorio o relativo ad altri atti ancora lesivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →