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Sentenza

Sentenza n. 2608/2026 - Catania, Sezione 2

per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la declaratoria di illegittimità del silenzio e/o dell’inerzia del Comune di San Pietro Clarenza, in relazione alla definizione del procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, attivato dai ricorrenti con istanza/diffida del 18 ottobre 2025, Prot. numero 9773, assegnato il successivo 20 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202601260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza-diffida del 18 ottobre 2025 volta a ottenere la conclusione del procedimento di acquisizione sanante dei terreni occupati sine titulo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, eredi del proprietario originario di terreni per complessivi 3.189 mq, trasformati dal Comune per la realizzazione della strada oggi denominata Via Siracusa senza decreto di esproprio e senza le formalità preliminari, hanno chiesto il 18 ottobre 2025 l’attivazione e la conclusione del procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione degli indennizzi indicati in almeno 206.550 euro (76.500 euro per il valore venale, 7.650 euro per il pregiudizio non patrimoniale e 122.400 euro per l’occupazione illegittima), oppure la restituzione delle aree previa rimozione delle opere e il pagamento delle somme dovute. Non avendo ricevuto un provvedimento conclusivo, hanno proposto ricorso avverso il silenzio. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della pretesa nella parte in cui chiedeva al giudice di stimare l’indennità e ha sostenuto di essersi attivato per il frazionamento catastale e per la definizione della pratica. In corso di giudizio ha adottato la deliberazione consiliare n. 60 del 17 settembre 2026, che ha disposto l’acquisizione ex art. 42-bis e determinato in 17.771,77 euro la somma complessivamente dovuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo la deliberazione consiliare n. 60 del 17 settembre 2026 idonea a soddisfare la domanda di attivazione e conclusione del procedimento ex art. 42-bis: l’atto ha disposto l’acquisizione dei terreni al patrimonio comunale, determinato la somma dovuta e demandato agli uffici gli adempimenti necessari al perfezionamento, tra cui la trascrizione. Il Collegio non ha quindi definito nel merito la correttezza della quantificazione né la domanda alternativa di restituzione, una volta intervenuto l’atto sopravvenuto ritenuto satisfattivo ai fini del giudizio sul silenzio. Ha condannato il Comune alle spese: il ritardo è stato ritenuto ingiustificato, poiché la stessa deliberazione attestava che la stima del valore venale era stata effettuata dall’Ufficio tecnico comunale e aggiornata al 3 settembre 2026, mostrando che l’attesa delle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate non costituiva un ostacolo insuperabile. Le spese sono state liquidate in complessivi 5.260,50 euro, oltre accessori, da ripartire in parti uguali tra i tre ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Infatti i ricorrenti hanno chiesta al Comune intimato di attivare e concludere il procedimento di acquisizione sanante, in conformità a quanto previsto dall’ art. 42 bis del decreto legislativo n. 327 del 2001: e ciò è senz’altro avvenuto con l’atto indicato in precedenza, con il quale è stato acquisita “ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, al patrimonio immobiliare dell’ente, la piena proprietà dei terreni siti in San Pietro Clarenza e censiti al NCT al Fg. 7 P.lle 563, 564, 566, 573, 574, 575, 576, 577, 578 e 580 (ex 33, 255 e 381) di proprietà dei Sig.ri Francesco Squillaci, Angela Squillaci e Domenica Lo Faro, quali eredi del Sig. Antonino Schillaci”, è stata determinata in 17.771,77 euro la somma complessivamente dovuta per l’acquisto jure imperii di tale terreni, e commessi ai “competenti uffici” (implicitamente burocratici) dell’ente esclusivamente “tutti gli atti ed adempimenti conseguenti e necessari a perfezionare l’acquisizione della piena proprietà”(quali, ancora implicitamente ed ovviamente, la trascrizione del titolo d’acquisto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per ragioni di territorio).

    Ai fini dell’azione contro il silenzio, la cessazione della materia del contendere consegue quando l’amministrazione adotta un provvedimento che conclude il procedimento di acquisizione sanante, dispone l’acquisizione e determina la somma dovuta, anche se restano da compiere gli adempimenti materiali necessari a perfezionarne gli effetti.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, le quali, a fronte di un valore complessivo della controversia pari a 84.150 euro come da ricorso, facendo applicazione della Tabella n. 21 dell’Allegato al D.M. n. 55/20144, ed altresì operando l’abbattimento nella misura massima del 50% per la non complessità della causa in base alle previsioni del primo comma del suo art. 4, liquida nell’importo complessivo di 5.260,50(cinquemiladuecentosessanta/50) euro, oltre accessori così come per legge, che riparte per quote interne nella misura di 1/3 di tale somma fra i Sig.ri Francesco Squillaci, Angela Squillaci e Domenica Lo Faro.

    La liquidazione delle spese può applicare la riduzione massima del 50% in ragione della non complessità della causa; nel caso concreto il TAR ha liquidato 5.260,50 euro oltre accessori, ripartiti in quote uguali tra i tre ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione in corso di causa di un provvedimento che conclude il procedimento richiesto e dispone l’acquisizione sanante, determinando la somma dovuta e demandando agli uffici soltanto gli adempimenti necessari al perfezionamento, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata tempestiva acquisizione di una stima da parte di un’amministrazione diversa non giustifica il ritardo quando l’amministrazione procedente può effettuare autonomamente la valutazione necessaria, come dimostrato dall’atto conclusivo adottato in corso di giudizio; tale circostanza può fondare la condanna alle spese dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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