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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16145/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due clienti di un intermediario finanziario agivano in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del contratto quadro relativo ai servizi di negoziazione, collocamento e ricezione ordini, nonché delle singole operazioni di investimento eseguite, assumendo la violazione della normativa di settore, in particolare dell'art. 23, comma 1, t.u.f., e chiedendo la restituzione del capitale investito, indicato in complessivi euro 401.825,00 oltre interessi. In appello la domanda veniva respinta: la Corte territoriale riteneva non provato l'asserito versamento di somme al promotore finanziario e, conseguentemente, reputava la domanda di nullità priva di interesse, mancando un effetto restitutorio praticabile; respingeva inoltre le doglianze risarcitorie. Con il ricorso per cassazione gli investitori deducevano: 1) violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., sostenendo di avere provato l'investimento e il danno; 2) violazione degli artt. 112 e 214 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei contratti; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 31 t.u.f., per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, prospettando la responsabilità della banca per il fatto del promotore. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che i primi e terzi motivi miravano in realtà a una rivalutazione del merito e che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia errata l'attribuzione dell'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove; quanto al secondo e al terzo motivo, ha rilevato che la Corte d'appello aveva comunque deciso sulle domande, escludendo l'interesse alla nullità per difetto del presupposto restitutorio e rigettando la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che le censure, formalmente prospettate come violazioni di legge e omessa pronuncia, in realtà miravano a contestare accertamenti di fatto e la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto corretta la lettura della sentenza d'appello, che aveva effettivamente pronunciato sulle domande di nullità e risarcimento, negandole rispettivamente per difetto di interesse e per mancata prova dei fatti costitutivi del danno. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli oneri previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, t.u.f.

    richiamato quale norma di riferimento invocata dagli investitori a fondamento della dedotta nullità del contratto quadro per violazioni della disciplina dell'intermediazione finanziaria.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla prova documentale, ma la censura è stata ritenuta volta in realtà a sollecitare una rivalutazione di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso sulla domanda, anche rigettandola o dichiarandola inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 112 c.p.c. nel motivo sull'asserita omessa pronuncia, senza che la doglianza superasse il rilievo della decisione comunque resa dalla Corte territoriale.

  • art. 31 t.u.f.

    invocato per sostenere la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore finanziario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento accelerato; la definizione conforme alla proposta ha fondato la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna aggravata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna aggravata ritenendo integrata un'ipotesi normativa di abuso del processo per il mancato adeguamento alla proposta poi confermata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato insieme al comma 3 per la condanna alla somma equitativamente determinata in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'ulteriore obbligo di versamento conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1309 c.c.

    menzionato in via argomentativa per escludere che eventuali riconoscimenti del debito da parte di uno dei debitori solidali fossero opponibili agli altri.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile come vizio di legge solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata se la sentenza di merito ha comunque deciso sulla domanda, anche quando l'abbia respinta o dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
  • Quando la domanda di nullità è proposta esclusivamente in funzione di un effetto restitutorio, la carenza di prova del presupposto restitutorio può escludere l'interesse ad agire sulla nullità stessa.
  • Nel giudizio di legittimità, non è consentito convertire sotto la veste della violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione alla proposta poi confermata nella decisione finale può integrare un'ipotesi di abuso del processo e giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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