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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4233/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Teramo che, in riforma dell'assoluzione pronunciata dal giudice di pace, l'aveva ritenuta civilmente responsabile per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p., condannandola al risarcimento dei danni. Il motivo principale di ricorso denunciato è la violazione di legge per non aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale in appello, nonostante la riforma fosse fondata su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative decisive (in particolare le dichiarazioni della persona offesa e la deposizione del teste qualificato Merola), sicché il giudice di secondo grado avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'esame delle prove dichiarative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza del tribunale di Teramo e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte ha motivato l'annullamento sulla base del principio consolidato secondo cui il giudice d'appello che riformi una sentenza di proscioglimento per diverso apprezzamento di prove dichiarative decisive è obbligato a rinnovare l'istruttoria (anche d'ufficio), indipendentemente dal fatto che l'impugnazione sia proposta dalla parte civile. È stata inoltre respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 c.p.p., per mancanza della prova delle condizioni richieste (insolvenza del creditore o danno patrimoniale rilevante), e dichiarato che la liquidazione del compenso al difensore dovrà essere decisa dal giudice di merito dopo il rinvio; nulla è stato liquidato in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    La disposizione introdotta dalla legge 23.6.2017, n.103 disciplina la rinnovazione istruttoria in appello su ricorso del pubblico ministero; la Corte interpreta che, per ragioni di garanzia del giusto processo e del diritto al contraddittorio, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria opera anche quando l'appello è proposto dalla sola parte civile e la riforma è fondata su diversa valutazione di prove dichiarative decisive.

  • art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; applicata per censurare la riforma in appello non preceduta dalla rinnovazione istruttoria.

  • art. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p.

    In combinato disposto, le norme sanzionano la nullità per violazione delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte richiama tale combinazione per qualificare la violazione della mancata rinnovazione come nullità di ordine generale non assoluta.

  • art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)

    Richiamato come parametro sovranazionale che garantisce il diritto dell'imputato a esaminare o far esaminare i testimoni a carico e a ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico; giustifica l'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello.

  • art. 612 c.p.p.

    Norma che consente la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza; la Corte ricorda che l'accoglimento è subordinato a prove specifiche (rischio di insolvenza del creditore o grave pregiudizio patrimoniale) che non sono state fornite dalla ricorrente.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte interpreta il quadro normativo nel senso che l'obbligo di rinnovazione istruttoria sussiste anche quando l'appello è proposto dalla parte civile.

  • Cass. Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021

    Arresto di riferimento che afferma il principio per cui il giudice d'appello che riformi l'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento di prove dichiarative decisive è tenuto a rinnovare l'istruttoria anche se l'appello è della sola parte civile; costituisce base per il rinvio al giudice civile in grado d'appello.

  • Cass. Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019

    Decisione che ha precisato l'obbligo di rinnovazione istruttoria dopo la novella del 2017, qualificando la mancata rinnovazione come violazione che determina nullità non assoluta per lesione del diritto di difesa.

  • Cass. Sez. V, n. 15259 del 18/02/2020

    Conferma l'orientamento secondo cui la rinnovazione istruttoria è dovuta anche quando l'appello è proposto dalla parte civile e la decisione di appello si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive.

  • Cass. Sez. V, n. 3224 del 09/10/2019

    Affermata la necessità della rinnovazione d'ufficio dell'istruttoria nel caso di riforma basata sulla diversa valutazione di prove dichiarative in procedimenti di competenza del giudice di pace.

  • Cass. Sez. U (massima Pavan)

    Estende il principio della necessaria rinnovazione anche alle dichiarazioni rese da periti o consulenti tecnici qualificate come prove dichiarative se decisive per la riforma della sentenza di assoluzione.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello riforma una sentenza di assoluzione basandosi su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive, è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio.
  • L'obbligo di rinnovazione opera indipendentemente dalla natura dell'impugnante (pubblico ministero o parte civile): la garanzia del giusto processo e il diritto al contraddittorio prevalgono sulle differenze di interesse tra le parti.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria quando dovuta integra una violazione procedurale sanzionabile con annullamento della sentenza di appello e rinvio per nuovo giudizio.
  • La Corte di Cassazione può annullare la decisione di merito e disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quando la condanna al risarcimento è stata pronunciata in violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria.
  • La sospensione dell'esecuzione civile ai sensi dell'art. 612 c.p.p. richiede prova concreta delle condizioni (es. insolvenza del creditore o pregiudizio patrimoniale significativo) e non può essere concessa in mancanza di tali elementi.
  • Le liquidazioni dei compensi di patrocinio a spese dello Stato relativi all'attività in Cassazione devono essere decise dal giudice di merito dopo il rinvio; la Corte di Cassazione non provvede direttamente a tale liquidazione.

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