Cassazione Penale, Ordinanza n. 13162/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato in parziale riforma della decisione di primo grado alla pena di anni 3 di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish ai fini della cessione a terzi, nell'ambito di un giudizio definito in appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso investe una sentenza resa in concordato in appello e che le censure articolate riguardano profili non deducibili, poiché non attinenti alla formazione del consenso, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, né a una denunciata illegalità della pena.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. sono proponibili solo doglianze relative alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e decisione, nonché all'eventuale illegalità della pena. Sono invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., oltre a quelle concernenti la mera misura della pena concordata se non si deduce una sua illegalità. Nel caso concreto, il motivo sul trattamento sanzionatorio era generico e non prospettava alcun profilo di illegalità della pena, né una specifica violazione dell'art. 133 c.p. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La Corte d'appello può provvedere in camera di consiglio quando le parti chiedano l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; contro la sentenza sono deducibili solo censure limitate ai vizi della formazione del concordato, al consenso del P.G. e alla difformità della pronuncia, oltre che all'illegalità della pena.
art. 589 c.p.p.
Richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti di concordare sull'accoglimento dei motivi di appello.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. se la censura riguarda motivi rinunciati.
art. 133 c.p.
Richiamato solo in modo generico dal ricorrente rispetto alla pena concordata; la Corte rileva che una doglianza così formulata è inammissibile se non si deduce l'illegalità della sanzione.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione a terzi.
art. 80 D.P.R. 309/1990
Richiamato quale aggravante o disposizione concorrente applicata al fatto di detenzione di hashish ai fini di cessione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili soltanto le censure che riguardano la regolarità della formazione del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la relativa questione attenga a motivi di appello rinunciati nel concordato.
- Le doglianze sulla misura della pena concordata sono inammissibili se non prospettano un vizio di illegalità della sanzione; il negozio processuale validamente concluso dalle parti non può essere unilateralmente rimesso in discussione in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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