Sentenza n. 301/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento amministrativo dell’Università di -OMISSIS- trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali promossa da -OMISSIS- in seguito all’assoluzione con formula piena nell’ambito del Proc. R.G.N. -OMISSIS- del Tribunale penale di -OMISSIS-. Nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente al rimborso da parte dell’Università di -OMISSIS- delle spese legali sostenute a causa del Proc. R.G.N. -OMISSIS- del Tribunale penale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale concluso con assoluzione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’Università al rimborso di euro 43.164,00 di spese legali sostenute in un procedimento penale nel quale era imputato del reato di turbata libertà degli incanti, in relazione a una procedura concorsuale per il reclutamento di un professore universitario. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, sostenendo che il rimborso dovesse essere riconosciuto anche quando il dipendente avesse agito per conto di una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, nonché dell’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990, per la mancata indicazione nel provvedimento dell’autorità competente e del termine per ricorrere. È stato infine contestato il conflitto di interessi richiamato dall’Università, sul rilievo che l’Ateneo non si era costituito parte civile nel procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 18 del d.l. n. 67/1997, in quanto disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, riconosca il rimborso delle spese legali soltanto quando il dipendente abbia agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza e gli effetti della condotta siano direttamente imputabili a essa. Il requisito dell’appartenenza richiede un rapporto di lavoro o di servizio direttamente intercorrente con l’amministrazione destinataria della richiesta. Poiché il ricorrente era incardinato presso un’altra università, il presupposto non sussisteva e il diniego era legittimo. Il TAR ha assorbito la questione del conflitto di interessi, ritenendo sufficiente una delle motivazioni poste a fondamento dell’atto. Ha inoltre assorbito la censura relativa alla mancata indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere, rilevando che il ricorrente aveva comunque proposto tempestivamente il ricorso davanti al giudice competente; in ogni caso, si sarebbe trattato di un vizio meramente formale non incidente sul contenuto del provvedimento, soggetto all’art. 21-octies l. n. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
La disposizione ha natura eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente. Il rimborso presuppone sia l’appartenenza diretta del dipendente all’amministrazione destinataria della richiesta sia la riferibilità della condotta all’amministrazione, con imputazione a quest’ultima dei relativi effetti.
art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura relativa alla mancata indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere è stata assorbita, poiché il ricorso è stato comunque proposto tempestivamente davanti al giudice competente.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
La mancata indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere costituisce, nel caso esaminato, un vizio meramente formale privo di incidenza sul contenuto dispositivo dell’atto, non idoneo a determinarne l’annullamento nell’ambito di attività amministrativa vincolata.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del deposito delle memorie difensive.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67/1997, quale disciplina eccezionale, è subordinato all’appartenenza diretta del dipendente all’amministrazione destinataria della richiesta, desumibile da un rapporto di lavoro o da un provvedimento costitutivo del rapporto di servizio.
- La connessione tra il procedimento giudiziario e l’espletamento del servizio richiede che la condotta contestata sia stata compiuta nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente, per il perseguimento dei fini istituzionali, e che i suoi effetti siano direttamente imputabili all’amministrazione di appartenenza.
- La presenza di una motivazione autonoma e sufficiente a sorreggere il diniego rende non necessaria la decisione sulle ulteriori motivazioni dell’atto, che possono essere assorbite.
- La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell’autorità competente e del termine per ricorrere non comporta l’annullamento quando il ricorso sia stato comunque tempestivamente proposto e il vizio non abbia inciso concretamente sulla tutela giurisdizionale; in attività vincolata, il vizio è inoltre meramente formale ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
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