Sentenza del 01/02/2021 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 129/2021 TRIBUTI LOCALI - Tariffe e aliquote - Determinazione - Termini - Entro la data per la delibera del bilancio di previsione - Eccezione - Ente locale in dissesto - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento IMU 2014 eccependo: 1) illegittimità e irretroattività della delibera comunale di approvazione delle aliquote perché adottata fuori termine; 2) nullità dell'avviso per difetto di motivazione e di sottoscrizione; 3) decadenza quinquennale della riscossione per mancata notifica nei cinque anni; 4) carenza di legittimazione passiva perché non possessore degli immobili contestati.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) sull'allegazione degli atti: le delibere comunali sono atti normativi o generali già noti per effetto della pubblicazione e non devono essere obbligatoriamente allegate all'avviso di accertamento; 2) sulla sottoscrizione: per gli atti di liquidazione/accertamento tributario la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile (norma e giurisprudenza consolidate), e negli avvisi prodotti con sistemi informatizzati la sostituzione è legittima; 3) sulla decadenza quinquennale: la notifica si è perfezionata con la spedizione dell'atto il 21.12.2019 (così secondo la Corte Costituzionale n.477/2020) quindi non è maturata la decadenza; il termine triennale riferito al titolo esecutivo non è applicabile al ricorso avverso l'avviso di accertamento; 4) sulla legittimazione passiva: il fatto che il contribuente abbia versato (seppur in misura inferiore) l'imposta per il 2014 costituisce elemento incompatibile con la disconoscenza e rende infondata l'eccezione; 5) sulla presunta irretroattività della delibera: la norma speciale per i Comuni in dissesto (art.251 co.1 D.lgs.267/2000) permette al commissario o al consiglio, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dall'esecutività, di deliberare le aliquote nella misura massima; nel caso concreto la dichiarazione di dissesto è del 01.12.2014 e la delibera del Commissario è del 31.12.2014, quindi tempestiva e applicabile anche al 2014. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; nulla per spese processuali essendo il Comune non costituito.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006 art. 1 co. 169
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
Stabilisce il termine ordinario per l'approvazione di tariffe e aliquote; principio generale derogabile dalla normativa speciale per enti in dissesto.
D.lgs. n. 267/2000 art. 251 co. 1
"Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto"
Norma speciale che deroga al termine ordinario: nei comuni in dissesto il commissario o il consiglio deve adottare entro 30 giorni le aliquote massime, consentendo l'applicazione di tali aliquote anche per l'anno in cui è intervenuta la dichiarazione di dissesto se la delibera è adottata nel termine.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 7
L'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento riguarda gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; non si applica agli atti generali e pubblicati (come le delibere comunali).
D.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 art. 1
Conferma la distinzione tra atti conosciuti/per pubblicazione (non necessitano di allegazione) e atti non conosciuti che devono essere allegati all'atto impositivo.
Legge n. 549/1995 art. 1 co. 87
Prevede che la firma autografa sugli atti di liquidazione e di accertamento tributario sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; applicabile agli avvisi anche se emessi con sistemi informatici.
Corte Costituzionale, sentenza n. 477/2020
Chiarisce che la notifica si perfeziona, quanto alla posizione del notificante, con l'adempimento delle formalità a lui imputabili (es. consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per spedizione), rilevante per il calcolo dei termini di decadenza.
Massime di principio
- Nei Comuni dichiarati in dissesto l'art.251 D.lgs.267/2000 consente l'approvazione delle aliquote 'nella misura massima' entro 30 giorni dalla dichiarazione: tali delibere, se adottate nel termine, sono efficaci anche per l'anno in cui è intervenuta la dichiarazione di dissesto, derogando al termine ordinario previsto dalla L.296/2006.
- Le delibere comunali e altri atti generali regolarmente pubblicati non devono essere allegati all'avviso di accertamento perché sono conoscibili per pubblicità; l'obbligo di allegazione riguarda solo atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente.
- Per gli atti tributari prodotti con sistemi informatizzati la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, e questo soddisfa i requisiti di validità formale dell'atto.
- Ai fini dei termini di decadenza e prescrizione rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il notificante secondo la giurisprudenza costituzionale (es. Corte Cost. 477/2020): la spedizione o la consegna all'ufficiale giudiziario possono interrompere i termini.
- La distinzione tra termini relativi al procedimento dell'avviso di accertamento e quelli riferiti al titolo esecutivo è importante: non tutte le decadenze/termine operative coincidono tra fase d'accertamento e fase esecutiva.
- La condotta del contribuente (es. aver effettuato pagamenti) può integrare un riconoscimento o rendere incompatibile una contestazione di legittimazione passiva, incidendo sull'onere probatorio relativo alla eccezione di carenza di legittimazione.
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