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Sentenza

Sentenza n. 3811/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20 punti, viziato dalla presenza di un quesito errato nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante; - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 31; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 31, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, tra i candidati idonei; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.

Giustizia amministrativa202601056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 20/30 punti e conseguente mancato superamento, in relazione al quesito n. 31

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'esito della prova scritta sostenuta il 21 ottobre 2025, nella quale aveva conseguito 20/30 punti, a fronte della soglia minima di 21/30, chiedendo la rettifica del punteggio, l'inclusione tra gli idonei e il risarcimento in forma specifica. La contestazione riguardava il quesito n. 31, relativo alle notificazioni successive all'imputato non detenuto in caso di nomina di un difensore di fiducia. Il ricorrente aveva scelto la risposta secondo cui la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore, che non può rifiutarla, mentre l'Amministrazione aveva indicato come corretta la risposta secondo cui il difensore può dichiarare di non accettare la notificazione. Le amministrazioni costituite hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno contestato la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, rilevando che esso è l'ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non è estraneo alla procedura. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendola estranea alla procedura, dotata di autonomia rispetto a Formez PA e alla Commissione RIPAM. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando precedenti conformi della stessa Sezione. Ha ritenuto corretta la risposta del candidato, poiché l'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede per le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto la consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, senza la facoltà di rifiuto contemplata dalla precedente disciplina dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. La risposta indicata dall'Amministrazione come esatta rifletteva quindi la disciplina previgente ed era erronea. L'Amministrazione è stata obbligata ad attribuire il punteggio di 0,75 per la risposta esatta, a sottrarre la penalità di 0,25 per la risposta erronea, con incremento complessivo di 1 punto, e a valutare i titoli del ricorrente. Le spese sono state poste in solido a carico della Commissione Interministeriale RIPAM, del Ministero della Giustizia e di Formez PA, nella misura complessiva di 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare

    La controversia può essere definita nel merito in forma semplificata quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l'istruttoria.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR richiama la norma quale base per l'utilizzazione di precedenti conformi nella motivazione della sentenza semplificata.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR richiama la disposizione in relazione al valore motivazionale del precedente conforme richiamato.

  • art. 157-bis c.p.p.

    In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio

    La disposizione vigente impone, nei casi previsti, la consegna della notificazione al difensore senza riconoscergli la facoltà di rifiuto; pertanto, in un quesito concorsuale, è corretta la risposta conforme a tale disciplina.

  • art. 157, comma 8-bis, c.p.p.

    La disposizione previgente riconosceva al difensore di fiducia la facoltà di non accettare la notificazione; la risposta concorsuale fondata su tale disciplina non è più corretta dopo l'introduzione dell'art. 157-bis c.p.p.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Il decreto legislativo ha introdotto l'art. 157-bis c.p.p., modificando la disciplina delle notificazioni successive all'imputato non detenuto.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma la decisione ha soddisfatto la pretesa mediante la rettifica del punteggio e la valutazione dei titoli.

Massime di principio

  • In una prova concorsuale, il quesito è illegittimo quando individua come corretta una risposta basata su una disciplina normativa non più vigente, anziché sulla disposizione entrata in vigore prima dello svolgimento della prova.
  • Quando una riforma legislativa sostituisce la disciplina applicabile alla fattispecie oggetto di un quesito concorsuale, la risposta conforme alla normativa previgente non può essere considerata corretta dall'amministrazione.
  • La risposta del candidato deve essere valutata corretta se riproduce il contenuto della disposizione vigente al momento della prova, anche quando l'amministrazione abbia erroneamente indicato come esatta una risposta conforme alla disciplina abrogata o modificata.
  • L'accertata erroneità di un quesito concorsuale comporta la rettifica del punteggio secondo i criteri previsti dal bando, inclusa l'attribuzione del punteggio per la risposta corretta e la sottrazione della penalità applicata alla risposta ritenuta erronea, con conseguente riedizione delle valutazioni successive, compresa la valutazione dei titoli.
  • Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e possiede legittimazione processuale passiva, indipendentemente dall'imputazione formale degli specifici atti impugnati.
  • La sentenza in forma semplificata può definire il merito in sede cautelare quando ricorrano i presupposti dell'art. 60 c.p.a. e siano completi il contraddittorio e l'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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