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Sentenza

Sentenza n. 505/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - del decreto dell’USR Sicilia n. 13437 del 17 marzo 2025, di approvazione della graduatoria di merito relativa al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A028 “MATEMATICA E SCIENZE” per la Regione Sicilia di cui al D.D.G. Mim n. 2575 del 2023; - del decreto dell’USR Sicilia n. 30706 del 26 giugno 2025, di integrazione della predetta graduatoria; - del decreto dell’USR Sicilia n. 36898 del 29 luglio 2025, di scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce da parte di cinque vincitori; - del decreto dell’USR Sicilia n. 38852 dell’11 agosto 2025, di ulteriore scorrimento ed integrazione della graduatoria in conseguenza di un’altra rinuncia; - dei verbali della Commissione – ancorché non conosciuti – a mezzo dei quali sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva ai sensi dell’art. 3, co. 3, del Bando di concorso; - di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, siccome lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’illegittimità della graduatoria di merito della Classe A028“Matematica e Scienze” per la Regione Sicilia, per aver violato le norme sulle riserve concorsuali, avendo inserito un numero di riservisti superiori alle quote di legge, di cui ai documenti impugnati; - del conseguenziale diritto della ricorrente, alla riformulazione della graduatoria, nel rispetto delle quote e limiti di riserva, con inserimento della ricorrente con il punteggio (207,50) e nella posizione legittimamente spettante, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione nelle prossime procedure di scorrimento; nonché, per la condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata e delle amministrazioni resistenti alla riformulazione della graduatoria di merito della classe A028 “Matematica e Scienze” per la Regione Sicilia, previa rimozione delle eccedenze riserviste che superano i limiti di ogni categoria prevista dal bando ed in ogni caso il limite complessivo delle riserve ai sensi del Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, e della legge (l’art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487) con conseguente inclusione corretta della ricorrente tra i vincitori; in ogni caso, con condanna dell’Amministrazione all’adozione di ogni provvedimento utile a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione nelle prossime procedure di scorrimento;

Giustizia amministrativa202502421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti di integrazione e scorrimento del concorso per la classe A028 "Matematica e Scienze" nella Regione Sicilia

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la graduatoria del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, sostenendo che fossero stati inseriti tra i vincitori 41 candidati, dei quali 13 vincitori per merito e riserva e 20 titolari della sola riserva, in violazione del limite del 50% dei posti concorsuali previsto dall'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 487/1994. Secondo la ricorrente, nel calcolo della quota riservata avrebbero dovuto essere computati anche i candidati appartenenti a categorie riservatarie che fossero risultati vincitori per il solo merito, così da consentire il suo inserimento tra i vincitori con il punteggio di 207,50. Sono stati dedotti eccesso di potere, travisamento, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi di legalità, buon andamento, eguaglianza e non discriminazione, violazione del bando, del d.P.R. n. 82/2023, del decreto dipartimentale n. 2575/2023 e dell'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 487/1994. Il TAR ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione della graduatoria del 17 marzo 2025 e l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione dei successivi atti di integrazione e scorrimento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e per il resto inammissibile. L'impugnazione della graduatoria approvata il 17 marzo 2025 è stata ritenuta tardiva: il termine di impugnazione decorreva dalla pubblicazione della graduatoria, momento nel quale la ricorrente aveva piena conoscenza del numero dei vincitori, dei candidati beneficiari della riserva e della lesività della contestata modalità di calcolo. Né i successivi scorrimenti né l'esito dell'accesso agli atti potevano differire il dies a quo. Il generico riferimento alle quote di riserva contenuto in un precedente ricorso non costituiva una tempestiva e autonoma censura. L'impugnazione degli atti successivi è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di atti strettamente consequenziali a una graduatoria non più utilmente contestabile. Il Collegio ha inoltre precisato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito, aderendo all'orientamento secondo cui il candidato appartenente a una categoria riservataria, ma risultato vincitore per il solo merito, non deve essere computato nella quota di riserva, poiché la riserva rileva solo quando consente effettivamente l'accesso al posto mediante il trattamento preferenziale. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per i controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per gli avvisi alle parti sui possibili profili di irricevibilità e inammissibilità rilevati d'ufficio.

  • art. 30 c.p.a.

    Era invocato per la domanda di condanna dell'amministrazione alla riformulazione della graduatoria e all'adozione dei provvedimenti conseguenti, ma tale domanda non è stata esaminata nel merito.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La ricorrente lo ha invocato quale fonte del limite massimo del 50% dei posti attribuibili mediante riserva; il Collegio non ha accolto la censura, rilevandone comunque l'infondatezza secondo l'orientamento richiamato.

  • art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito nella l. n. 106/2021

    Prevede la riserva in favore del personale docente con tre anni di anzianità di servizio, nell'ambito di posti specificamente destinati.

  • art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023

    Recepisce nella procedura concorsuale la riserva in favore dei docenti precari con la prescritta anzianità di servizio.

  • art. 5 c.p.a.

    È richiamato indirettamente nella disciplina processuale dei termini di impugnazione, applicata dal Collegio individuando nella pubblicazione della graduatoria il momento di piena conoscenza della lesività.

Massime di principio

  • Quando la lesività di una graduatoria deriva già dalla composizione dell'elenco dei vincitori e dalla distribuzione delle riserve, il termine per impugnarla decorre dalla sua pubblicazione, senza che i successivi scorrimenti o l'accesso agli atti possano differire il dies a quo.
  • La contestazione generica delle quote di riserva contenuta in un precedente ricorso non equivale alla proposizione di un'autonoma e articolata censura contro la graduatoria, né impedisce la maturazione della decadenza dall'impugnazione.
  • Gli atti successivi di integrazione e scorrimento, strettamente consequenziali a una graduatoria non tempestivamente impugnata, non possono essere utilizzati per riaprire il termine di impugnazione dell'atto presupposto e la loro impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, quando non siano dedotti vizi propri.
  • Nel calcolo dei posti da attribuire mediante una riserva preferenziale non devono essere computati i candidati appartenenti alla categoria riservataria che siano risultati vincitori per il solo merito, poiché la riserva rileva quando consente effettivamente l'accesso al posto mediante il trattamento di favore riservato alla categoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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