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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5063/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10/12/2024.

Giustizia amministrativa202501443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che riconosceva il diritto alla Carta Docente e all'accredito di 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo annuo di 500 euro, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti e all'attuazione delle ulteriori statuizioni contenute nel titolo, inclusa l'emissione della Carta Docente. Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni. Ha precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; e che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; verificati il passaggio in giudicato del titolo e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle condanne pecuniarie delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso consente di attivare l'esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Fondamento del diritto alla Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartenga all'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente dal giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento di somme di denaro e l'adozione di ulteriori atti, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, integra il presupposto per ordinare l'esecuzione coattiva ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente o funzionario della stessa amministrazione, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva su istanza della parte.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito o condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per l'esecuzione dei decreti Pinto può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l'incarico sia affidato a un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell'esecuzione del giudicato e della decisione resa in sede di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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