Cassazione Penale, Sentenza n. 7715/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del GIP del 31/05/2024 che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto per ottenere la revoca dell'esecutività del decreto penale di condanna n. 477/2024 o, in subordine, la remissione in termini per proporre nuova opposizione (opposizione presentata il 16/07/2024). Il motivo principale denunciato è l'erronea applicazione dell'art. 459, comma 1-ter, c.p.p., dopo il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31: secondo il ricorrente la modifica normativa implicherebbe la sospensione del termine per proporre opposizione al decreto penale quando sia pendente la decisione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. In particolare, dopo il deposito del ricorso la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio un'ordinanza precedente relativa all'istanza del ricorrente di sostituzione con lavoro di pubblica utilità; conseguentemente il GIP di Torino ha emesso un'ordinanza ex art. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., ritenendo possibile l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova e rimettendo all'UEPE la formulazione di un programma di trattamento, con rinvio dell'udienza al 26/02/2025. Poiché il ricorrente ha già ottenuto l'effetto sostanziale perseguito, è venuto meno l'interesse al gravame e il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza ulteriori statuizioni. Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza che considera la sopravvenuta carenza di interesse causa di inammissibilità che prevale sulla rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
art. 459, comma 1-ter, codice di procedura penale
introdotto dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Il ricorrente sosteneva che tale norma sospendesse il termine per proporre opposizione al decreto penale quando è pendente una richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; tuttavia la Corte non ha affrontato il merito dell'interpretazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 168-bis codice penale
Norma richiamata dal GIP per disporre misure finalizzate alla messa alla prova; nel caso concreto il GIP ha emesso ordinanza ex art. 168-bis ritenendo possibile la prognosi favorevole per ammissione alla messa alla prova
art. 464-bis codice di procedura penale
Richiamata dal GIP per richiedere all'UEPE la formulazione di un programma di trattamento (art. 464-bis, comma 4 c.p.p.); l'adozione di tale ordinanza ha reso superfluo l'appello dell'interessato
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis
Norma richiamata nella precedente istanza del ricorrente per la sostituzione con lavoro di pubblica utilità; l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di inammissibilità relativa a tale istanza ha determinato il recupero dell'interesse sostanziale del ricorrente
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse all'impugnazione (perché il ricorrente ha ottenuto l'effetto pratico desiderato) determina l'inammissibilità del ricorso: i giudici dichiarano l'inammissibilità senza entrare nel merito
- Quando coesistono una rinuncia all'impugnazione e una sopravvenuta carenza di interesse, quest'ultima prevale e impedisce la condanna alle spese che normalmente può derivare dalla rinuncia
- Eccezioni procedurali o nuove modifiche normative che dovessero sospendere termini processuali devono essere tempestivamente valorizzate, ma se, nel frattempo, sopravviene un provvedimento che realizza l'interesse del ricorrente, il ricorso può risultare privo di oggetto
- Se si chiede la sostituzione della pena con misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità o messa alla prova), l'adozione di provvedimenti che avviano il percorso (es. richiesta di programma all'UEPE, ordinanza ex art. 168-bis) può rendere inutili impugnazioni antecedenti
- In situazioni analoghe conviene valutare la tempestiva comunicazione al giudice dell'evoluzione favorevole della posizione (per evitare spese e procedimenti inutili) e, se opportuno, depositare memoria di rinuncia o dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse per chiudere il procedimento
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