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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25648/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune ha citato Acquedotto Pugliese per il risarcimento dei danni (ex art.2051 c.c.) derivanti dal malfunzionamento del sistema di depurazione delle acque comunali (depuratore e campi di spandimento), sostenendo la responsabilità della società gestore per la mancata gestione/manutenzione dell'impianto e del recapito finale. In primo e secondo grado il giudice ha accertato che il depuratore era gestito da Acquedotto Pugliese ma che i "campi di spandimento" (recapito finale) erano rimasti nella gestione e nella custodia del Comune sino al 2008; la perdita di funzionalità dei campi è stata attribuita all'omessa manutenzione e accumulo di fanghi a carico del Comune. In cassazione il Comune ha dedotto (i) illegittimità costituzionale delle norme sui giudici ausiliari (vizio di costituzione del collegio), (ii) carenza/omesso esame della motivazione e omesso esame di fatto decisivo, e (iii) violazione dell'art.345 c.p.c. per sopravvenuto thema decidendum. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha «tollerato» l'uso dei giudici ausiliari fino al riassetto entro il 31/10/2025; i secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice del merito e/l'interpretazione della motivazione, non sindacabili in questa sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Squinzano (n. 1579/2020 R.G.), confermando la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità di Acquedotto Pugliese ex art.2051 c.c. per mancanza del rapporto di custodia sui campi di spandimento e per l'assenza di nesso causale tra il depuratore e il danno. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di cassazione e dei rimborsi spese alle controparti (liquidati: Euro 10.800,00 per Putignano Figli s.r.l.; Euro 14.000,00 ciascuno per Acquedotto Pugliese s.p.a. e Generali Italia s.p.a., oltre oneri e spese come specificato).

Norme richiamate

  • art. 2051 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità per la cosa in custodia: la Corte ha ritenuto che perché operi la responsabilità speciale occorra il rapporto di custodia tra convenuto e cosa dannosa; tale rapporto non sussisteva per i campi di spandimento che erano nella custodia del Comune.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 1, 3, 4, 5)

    Criteri di ammissibilità e motivi di cassazione: la Corte ha applicato la giurisprudenza che limita il sindacato sulla motivazione (solo vizi gravi come mancanza assoluta, apparente, contraddittorietà insanabile o perplessità incomprensibile) e richiede che l'omesso esame sia su fatto storico decisivo e controverso. I motivi che cercavano un nuovo apprezzamento del merito sono stati dichiarati inammissibili.

  • artt. 102 e 106 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la composizione del collegio; la Corte ha ritenuto che la questione è stata già affrontata dalla Corte costituzionale che ha autorizzato l'uso temporaneo dei giudici ausiliari fino al riordino previsto.

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 98)

    Norme istitutive dei giudici ausiliari presso le Corti d'appello: la Corte ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato parzialmente incostituzionali tali disposizioni ma ha consentito la loro applicazione in via tollerata fino al completamento della riforma, evitando l'annullamento delle decisioni già adottate con giudici ausiliari.

  • Corte cost. sent. 17/03/2021, n. 41

    Decisione che ha 'condizionato' la legittimità dell'impiego dei giudici ausiliari fino al riassetto: la Corte di cassazione si è conformata a tale orientamento per escludere il vizio di costituzione del collegio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    Rinvio nella censura sul vizio della motivazione; la Corte ha applicato i criteri di cui all'art.360 e alla giurisprudenza sulle ipotesi concrete di motivazione viziata rilevanti in cassazione.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere variazione del thema decidendum: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si è limitata a valutare l'insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art.2051 e non ha censurato la decisione per cambiamento di tema rispetto alla domanda originaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare da parte dell'ente ricorrente.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art.2051 c.c. richiede la prova del rapporto di custodia tra il soggetto citato e la "cosa" che ha prodotto il danno; se la cosa era nella custodia di un diverso soggetto (es. ente locale), la domanda contro il gestore dell'impianto può essere rigettata.
  • Nelle controversie tecniche chiaramente fondate su accertamenti peritali e oculari, il giudice di merito ha ampia discrezionalità di valutazione delle prove; la Corte di cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito salvo vizi di motivazione gravi e tipizzati.
  • Le censure sulla composizione del collegio per la presenza di giudici ausiliari devono tener conto dell'orientamento costituzionale/di legittimità: le decisioni rese con ausiliari non sono automaticamente nulle fino al riordino della magistratura onoraria nei termini indicati dalla Corte costituzionale.
  • Per far valere la responsabilità del gestore di un impianto complesso è necessario dimostrare non solo carenze gestionali, ma anche il nesso causale concreto tra tale cattiva gestione e il danno subito; gli sforamenti occasionali di parametri non provano automaticamente tale nesso.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le doglianze che puntano a rinnovare la valutazione delle risultanze tecniche o documentali sono spesso inammissibili: il ricorrente deve individuare vizi giuridici o motivazionali specifici e rilevanti ai sensi dell'art.360 c.p.c.

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