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Sentenza

Sentenza n. 4625/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l'ottemperanza Alla sentenza n. 3908/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5545/2025 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata attuazione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, recante condanna all'accredito di 1.000,00 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio di 500,00 euro annui per due anni scolastici, previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all'accredito complessivo di 1.000,00 euro sulla Carta elettronica del docente. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la mancata esecuzione da parte dell'amministrazione nonostante la notificazione del 28 maggio 2025 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, come dichiarato dalla parte ricorrente, il Ministero ha dato attuazione al giudicato, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Pur essendo intervenuto il pagamento prima dell'instaurazione del giudizio, il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'amministrazione fosse virtualmente soccombente in ragione dell'originaria inerzia rispetto all'obbligo di eseguire la sentenza. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di 500,00 euro, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”

    La norma è richiamata quale fonte del beneficio economico spettante alla docente per l'aggiornamento e la formazione professionale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine di 120 giorni previsto [...] per l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

    La ricorrente ha richiamato il decorso del termine dilatorio quale presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; la sentenza non ne sviluppa un'autonoma disamina.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe avuto ragione sulla base della situazione esistente prima dell'adempimento.
  • Se l'amministrazione adempie prima dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza, tale circostanza può escludere la condanna alle spese fondata sull'inadempimento processuale, ma non esclude automaticamente la condanna secondo soccombenza virtuale quando l'adempimento abbia comunque soddisfatto la pretesa oggetto dell'iniziativa giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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