Sentenza del 23/02/2018 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Immobile - Cessione in comodato ai familiari - Regolamento comunale - Mancata previa comunicazione della cessione - Agevolazione - Non compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, sostenendo che l'immobile era stato concesso in comodato gratuito alla madre e alla sorella, che vi avevano stabilito la residenza e lo utilizzavano come abitazione principale. Ha contestato il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa, invocando l'esenzione o l'agevolazione ICI prevista dalla normativa e dal regolamento comunale. Ha inoltre sostenuto che la mancata comunicazione formale della cessione al Comune non potesse impedire il beneficio, poiché l'amministrazione avrebbe potuto acquisire autonomamente i dati sulla residenza.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente la documentazione relativa alla residenza dei familiari. In appello, tuttavia, la decisione è stata riformata: l'art. 9-bis del Regolamento ICI del Comune di Latina subordinava la fruizione dell'agevolazione alla presentazione di una specifica richiesta o comunicazione entro il termine previsto, a pena di decadenza. La semplice residenza dei familiari nell'immobile non produceva automaticamente il diritto all'agevolazione e non imponeva al Comune di svolgere ulteriori verifiche o di richiedere d'ufficio la documentazione mancante. L'appello del Comune è stato quindi accolto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 9-bis del Regolamento ICI del Comune di Latina
La richiesta e/o la comunicazione della cessazione dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni previste dal Regolamento Comunale in aggiunta a quelle disposte per legge, devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello per il quale l'agevolazione viene richiesta.
L'agevolazione comunale è subordinata a una richiesta o comunicazione espressa del contribuente entro il termine regolamentare. La mancata osservanza dell'adempimento comporta la decadenza dal beneficio, anche se nella realtà sussistono le condizioni sostanziali, come la residenza dei familiari nell'immobile.
Art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati od elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute.
Il contribuente deve dichiarare le variazioni che incidono favorevolmente sulla propria posizione fiscale. L'ente impositore non è tenuto ad accertare autonomamente gli eventi che determinano una riduzione o un'esenzione dell'imposta.
D.L. n. 93/2008
La contribuente ha richiamato la disciplina dell'esenzione ICI per l'abitazione principale, sostenendo che potesse applicarsi anche all'immobile concesso in uso gratuito ai familiari. La sentenza, però, ha ritenuto decisivo il mancato rispetto dell'adempimento previsto dal regolamento comunale.
Cass. civ., Sez. V, 4 giugno 2007, n. 12989
Le variazioni favorevoli al contribuente devono essere denunciate nelle forme e nei termini previsti; la loro efficacia non deriva automaticamente dalla situazione di fatto, ma è collegata alla tempestiva presentazione della denuncia o della richiesta.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione tributaria comunale è subordinata dal regolamento a una dichiarazione, richiesta o comunicazione, il contribuente deve rispettare tale adempimento entro il termine previsto, anche se i requisiti sostanziali risultano già esistenti.
- La residenza di familiari nell'immobile concesso in comodato non determina automaticamente l'esenzione o la riduzione dell'imposta: occorre verificare sia la disciplina applicabile sia gli eventuali obblighi formali stabiliti dal Comune.
- L'amministrazione finanziaria o comunale non è normalmente tenuta a sostituirsi al contribuente nell'attivazione di un beneficio fiscale né a ricercare d'ufficio i presupposti favorevoli, quando la normativa pone l'agevolazione a istanza di parte.
- La conoscenza di fatto della situazione da parte del Comune, o la disponibilità di dati amministrativi come quelli anagrafici, non necessariamente sostituisce la comunicazione formale richiesta dal regolamento.
- In situazioni analoghe è opportuno presentare tempestivamente la richiesta di agevolazione, conservare la prova della trasmissione e verificare ogni anno termini, moduli e condizioni previsti dal regolamento comunale vigente.
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