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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1003

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1003 della Commissione del 9 luglio 2020 che rinnova l’approvazione delle sostanze attive Phlebiopsis gigantea ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, come sostanze attive a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per 15 anni l’approvazione dei ceppi Phlebiopsis gigantea VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, qualificandoli come sostanze attive a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire le nuove voci in allegato e aggiornare le condizioni di impiego e controllo. La Commissione fonda la decisione sulle valutazioni EFSA e conferma che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per gli impieghi rappresentativi esaminati.

Rinnovo dell’approvazione, come sostanze attive a basso rischio, dei ceppi Phlebiopsis gigantea VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Phlebiopsis gigantea ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli Stati membri nella fase di autorizzazione dei prodotti e i produttori/richiedenti interessati al rinnovo dell’approvazione. Non introduce un regime generale per tutte le sostanze attive, ma disciplina specificamente questi tre ceppi di Phlebiopsis gigantea e le corrispondenti modifiche all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Si applica a decorrere dal 1 settembre 2020 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Rinnovo dell’approvazione dei ceppi di Phlebiopsis gigantea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1003 della Commissione rinnova l’approvazione dei ceppi Phlebiopsis gigantea VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione delle sostanze attive per prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sull’istruttoria di rinnovo svolta secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulle conclusioni dell’EFSA e sull’esame della Commissione; il regolamento afferma che, per gli impieghi rappresentativi valutati, i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti.

Iter di valutazione e basi istruttorie

La ricostruzione del procedimento evidenzia che i ceppi erano già stati inclusi come sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2008/113/CE e che, per effetto del passaggio al sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009, tali sostanze figuravano nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti; il richiedente ha depositato la documentazione supplementare richiesta e lo Stato membro relatore ha ritenuto la domanda completa. Successivamente, il rapporto di valutazione per il rinnovo è stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione, sottoposto a consultazione pubblica e integrato dalle osservazioni del richiedente.

Qualificazione come sostanze attive a basso rischio

La Commissione qualifica espressamente i tre ceppi come sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Secondo il regolamento, Phlebiopsis gigantea non presenta caratteristiche di pericolosità tali da impedire tale qualificazione, soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, ed è un microrganismo che, sulla base degli usi previsti, comporta un basso rischio per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Il testo sottolinea anche l’uso pluridecennale della sostanza come antiparassitario biologico, senza effetti negativi emersi nella precedente revisione inter pares.

Effetti sulle condizioni di impiego e sull’elenco delle sostanze approvate

Il regolamento precisa che la valutazione del rinnovo si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, i quali però non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze potranno essere autorizzati. Per tale ragione viene meno la precedente restrizione che consentiva soltanto impieghi come fungicida. Parallelamente, l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 viene modificato: la voce 201 della parte A è sostituita, mentre nella parte D sono inserite le nuove voci per i tre ceppi rinnovati.

Condizioni specifiche per Stati membri e produttori

Per ciascun ceppo, l’allegato I fissa la durata dell’approvazione fino al 31 agosto 2035 e richiama specifiche condizioni da considerare nell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori devono inoltre garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e un’adeguata analisi del controllo di qualità nel processo di fabbricazione, secondo il documento di lavoro SANCO/12116/2012 relativo ai limiti di contaminazione microbiologica.

Decorrenza e rapporto con la proroga precedente

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1 settembre 2020. Tale scelta è coerente con la precedente proroga del periodo di approvazione fino al 30 aprile 2021 disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/421, adottata per consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo originario di approvazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione delle sostanze attive Phlebiopsis gigantea ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’allegato I del regolamento fissa, per ciascun ceppo, la data di approvazione al 1 settembre 2020 e la scadenza al 31 agosto 2035.

Qualificazione come sostanze attive a basso rischio

La Commissione considera i tre ceppi sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’allegato II, punto 5. Il regolamento precisa che non sono state individuate criticità rilevanti e che, tenuto conto dell’impiego previsto, l’esposizione per l’uomo e gli effetti sull’ambiente sono trascurabili.

Condizioni specifiche di approvazione

Per ciascun ceppo, l’allegato I richiama le conclusioni della relazione sul rinnovo, con particolare riferimento alle appendici I e II, e impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante la fabbricazione, secondo il documento SANCO/12116/2012 sui limiti di contaminazione microbiologica.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 201 sui ceppi di Phlebiopsis gigantea è sostituita, mentre nella parte D sono aggiunte le nuove voci 21, 22 e 23 per i ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3. Per la voce storica della parte A viene eliminata la restrizione secondo cui erano autorizzabili soltanto impieghi come fungicida.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1 settembre 2020. La scelta della data di applicazione è collegata alla proroga precedente del periodo di approvazione fino al 30 aprile 2021 disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/421, per consentire la conclusione della procedura di rinnovo prima della scadenza.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e ambienteregolamentazione delle sostanze attivemercato interno

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