Regolamento (UE) 2020/1003
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1003 della Commissione del 9 luglio 2020 che rinnova l’approvazione delle sostanze attive Phlebiopsis gigantea ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, come sostanze attive a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per 15 anni l’approvazione dei ceppi Phlebiopsis gigantea VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, qualificandoli come sostanze attive a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire le nuove voci in allegato e aggiornare le condizioni di impiego e controllo. La Commissione fonda la decisione sulle valutazioni EFSA e conferma che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per gli impieghi rappresentativi esaminati.
Rinnovo dell’approvazione, come sostanze attive a basso rischio, dei ceppi Phlebiopsis gigantea VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Phlebiopsis gigantea ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli Stati membri nella fase di autorizzazione dei prodotti e i produttori/richiedenti interessati al rinnovo dell’approvazione. Non introduce un regime generale per tutte le sostanze attive, ma disciplina specificamente questi tre ceppi di Phlebiopsis gigantea e le corrispondenti modifiche all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Si applica a decorrere dal 1 settembre 2020 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Rinnovo dell’approvazione dei ceppi di Phlebiopsis gigantea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1003 della Commissione rinnova l’approvazione dei ceppi Phlebiopsis gigantea VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione delle sostanze attive per prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sull’istruttoria di rinnovo svolta secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulle conclusioni dell’EFSA e sull’esame della Commissione; il regolamento afferma che, per gli impieghi rappresentativi valutati, i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti.
Iter di valutazione e basi istruttorie
La ricostruzione del procedimento evidenzia che i ceppi erano già stati inclusi come sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2008/113/CE e che, per effetto del passaggio al sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009, tali sostanze figuravano nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti; il richiedente ha depositato la documentazione supplementare richiesta e lo Stato membro relatore ha ritenuto la domanda completa. Successivamente, il rapporto di valutazione per il rinnovo è stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione, sottoposto a consultazione pubblica e integrato dalle osservazioni del richiedente.
Qualificazione come sostanze attive a basso rischio
La Commissione qualifica espressamente i tre ceppi come sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Secondo il regolamento, Phlebiopsis gigantea non presenta caratteristiche di pericolosità tali da impedire tale qualificazione, soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, ed è un microrganismo che, sulla base degli usi previsti, comporta un basso rischio per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Il testo sottolinea anche l’uso pluridecennale della sostanza come antiparassitario biologico, senza effetti negativi emersi nella precedente revisione inter pares.
Effetti sulle condizioni di impiego e sull’elenco delle sostanze approvate
Il regolamento precisa che la valutazione del rinnovo si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, i quali però non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze potranno essere autorizzati. Per tale ragione viene meno la precedente restrizione che consentiva soltanto impieghi come fungicida. Parallelamente, l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 viene modificato: la voce 201 della parte A è sostituita, mentre nella parte D sono inserite le nuove voci per i tre ceppi rinnovati.
Condizioni specifiche per Stati membri e produttori
Per ciascun ceppo, l’allegato I fissa la durata dell’approvazione fino al 31 agosto 2035 e richiama specifiche condizioni da considerare nell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori devono inoltre garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e un’adeguata analisi del controllo di qualità nel processo di fabbricazione, secondo il documento di lavoro SANCO/12116/2012 relativo ai limiti di contaminazione microbiologica.
Decorrenza e rapporto con la proroga precedente
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1 settembre 2020. Tale scelta è coerente con la precedente proroga del periodo di approvazione fino al 30 aprile 2021 disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/421, adottata per consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo originario di approvazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione delle sostanze attive Phlebiopsis gigantea ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’allegato I del regolamento fissa, per ciascun ceppo, la data di approvazione al 1 settembre 2020 e la scadenza al 31 agosto 2035.
Qualificazione come sostanze attive a basso rischio
La Commissione considera i tre ceppi sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’allegato II, punto 5. Il regolamento precisa che non sono state individuate criticità rilevanti e che, tenuto conto dell’impiego previsto, l’esposizione per l’uomo e gli effetti sull’ambiente sono trascurabili.
Condizioni specifiche di approvazione
Per ciascun ceppo, l’allegato I richiama le conclusioni della relazione sul rinnovo, con particolare riferimento alle appendici I e II, e impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante la fabbricazione, secondo il documento SANCO/12116/2012 sui limiti di contaminazione microbiologica.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 201 sui ceppi di Phlebiopsis gigantea è sostituita, mentre nella parte D sono aggiunte le nuove voci 21, 22 e 23 per i ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3. Per la voce storica della parte A viene eliminata la restrizione secondo cui erano autorizzabili soltanto impieghi come fungicida.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1 settembre 2020. La scelta della data di applicazione è collegata alla proroga precedente del periodo di approvazione fino al 30 aprile 2021 disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/421, per consentire la conclusione della procedura di rinnovo prima della scadenza.
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