Parere n. 1225/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Margherita Zoni contro il Comune di Lusiana Conco per l’annullamento dell’ordinanza n. 1 del 9 gennaio 2025, notificata il 21 gennaio 2025, “di ripristino dello stato assentito con i titoli edilizi rilasciati dall’ex Comune di Conco: licenza edilizia n.561/A del 20.06.1973, licenza edilizia n. 561/b del 20.06.1973 e licenza edilizia n. 656/V del 06.11.1973, relativi ai Condomini siti in località Laite denominati “R” e “S”, con cui è stata contestata, senza alcuna distinzione, ai proprietari delle suddette unità abitative “la chiusura con finestre in allumino anodizzato delle terrazze a tasca presenti sulle coperture”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale n. 1 del 9 gennaio 2025, recante il ripristino dello stato assentito dai titoli edilizi e contestazione della chiusura con finestre delle terrazze a tasca dei condomini siti in località Laite.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale sostenendo, con il primo motivo, l’inesistenza della difformità edilizia contestata e, in particolare, l’assenza di una terrazza a tasca sulla copertura dell’appartamento o comunque a servizio della propria unità, con conseguente falsa ed errata applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto, erroneità, inadeguatezza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, nonché per insufficienza dell’istruttoria. Nelle more, a seguito di interlocuzioni con il Comune, una relazione tecnica asseverata ha attestato che l’eventuale cubatura del cavedio contestato rientrava nella tolleranza prevista dall’art. 34-bis, comma 3, del d.P.R. 380/2001 e che risultavano rispettati i parametri aeroilluminanti. L’ufficio tecnico comunale ha preso atto della relazione e si è impegnato a revocare il provvedimento impugnato. La ricorrente ha quindi rinunciato all’ulteriore trattazione del ricorso.
Il parere
La Sezione ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla ricorrente tramite il difensore e ha applicato il principio dispositivo anche al ricorso straordinario. Poiché la rinuncia, unitamente alla sopravvenuta interlocuzione con l’amministrazione e all’impegno comunale alla revoca dell’ordinanza, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dell’ordinanza né sono stati decisi i due motivi di ricorso.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia formulata dalla ricorrente, nel contesto delle interlocuzioni con il Comune e dell’impegno dell’ufficio tecnico comunale a revocare l’ordinanza, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto in Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Violazione di legge: falsa ed errata applicazione dell’art. 34 del DPR 380 del 2001
La ricorrente ne ha dedotto l’erronea applicazione rispetto alla contestata difformità edilizia; la Sezione non esamina la questione nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 34-bis, comma 3, d.P.R. 380/2001
tolleranza di cui all’art. 34 bis, comma 3, del Dpr 380/01
La relazione tecnica asseverata ha ritenuto che l’eventuale cubatura contestata rientrasse nella tolleranza prevista dalla disposizione; il Comune ha preso atto di tale conclusione.
Massime di principio
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sicché la rinuncia dell’interessato può determinare la definizione del procedimento senza esame del merito.
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia del ricorrente comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La disponibilità dell’amministrazione a rimuovere l’atto impugnato, accompagnata dalla rinuncia del ricorrente, costituisce elemento idoneo a fondare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro un’ordinanza edilizia
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Lusiana Conco per l’annullamento dell’ordinanza n. 1 del 9 gennaio 2025, notificata il 21 gennaio 2025. L’ordinanza imponeva il ripristino dello stato assentito dai titoli edilizi rilasciati dall’ex Comune di Conco e contestava ai proprietari dei condomini siti in località Laite la chiusura con finestre in alluminio anodizzato delle terrazze a tasca presenti sulle coperture.
Motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto due motivi:
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che sulla copertura dell’appartamento, o comunque a suo servizio, non esistesse alcuna terrazza a tasca e che quindi la difformità edilizia contestata fosse inesistente;
- la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto, erroneità, inadeguatezza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, nonché per insufficienza dell’istruttoria riferita al caso concreto.
La ricorrente aveva inoltre presentato istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza.
Sviluppo del procedimento
Il ricorso, notificato il 21 maggio 2025, era stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 1199/1971. La Sezione aveva richiesto al Ministero competente la trasmissione della relazione istruttoria e, con il parere interlocutorio n. 00080/2026 del 15 gennaio 2026, aveva accolto la domanda cautelare e reiterato la richiesta istruttoria.
Sopravvenienze e rinuncia
Nel corso del procedimento, la ricorrente ha rappresentato che, a seguito di interlocuzioni con l’ufficio tecnico e con l’amministrazione comunale, un tecnico incaricato aveva verificato che l’eventuale cubatura del cavedio oggetto di contestazione rientrava nella tolleranza prevista dall’art. 34-bis, comma 3, del d.P.R. 380/2001. Era stato inoltre attestato il rispetto dei parametri aeroilluminanti.
L’ufficio tecnico comunale, con nota dell’8 aprile 2026, ha preso atto degli elaborati e della relazione tecnica asseverata del 3 aprile 2026, impegnandosi a revocare il provvedimento impugnato. In tale contesto, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’ulteriore trattazione del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Ha quindi preso atto della rinuncia formulata dalla ricorrente tramite il proprio difensore.
La rinuncia, collegata alla sopravvenuta disponibilità dell’amministrazione a revocare l’ordinanza, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito la contestata applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001 né i dedotti vizi di motivazione e istruttoria.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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