Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 22.07.2025; nonché per accertare - il diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, agli atti e ai documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 22.07.2025 e, per l'effetto, condannare il Comune di Fornovo San Giovanni all'esibizione ed al rilascio, sussistendone i presupposti di legge, autorizzando l'ostensione con oscuramento di eventuali dati non pertinenti ovvero sensibili, nominando, sin d'ora, un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione in caso di perdurante inerzia nel garantire l'accesso agli atti.

Giustizia amministrativa202501178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale del 22 luglio 2025 relativa all’organizzazione e alle autorizzazioni della Festa della Birra e agli atti comunali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (residente interessato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, residente in prossimità del Parco Angeli del 2 giugno e della c.d. Area Feste, lamentava immissioni sonore ritenute intollerabili durante la Festa della Birra svoltasi nel luglio 2025, in relazione alla quale il Comune aveva autorizzato l’utilizzo delle aree e una deroga alla zonizzazione acustica. Dopo avere prospettato possibili iniziative giudiziarie nei confronti del Comune e del Comitato organizzatore, presentava un’istanza di accesso documentale per ottenere la richiesta di occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni comunali, la deroga acustica, il regolamento interno della Giunta e una deliberazione della Giunta. Il Comune non riscontrava l’istanza. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del silenzio per violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, l’insussistenza di cause di esclusione dall’accesso, la lesione del diritto di difesa, la violazione dell’obbligo di motivazione e dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nonché dei principi di trasparenza, pubblicità, buon andamento e imparzialità. L’istanza era qualificata come accesso difensivo, essendo finalizzata alla tutela dei propri diritti rispetto alle immissioni sonore; il Comitato San Rocco, indicato quale controinteressato, non si costituiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto del ricorrente all’ostensione dei documenti indicati nell’istanza del 22 luglio 2025. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla situazione giuridica fatta valere, e ha qualificato l’istanza come accesso difensivo. Le finalità difensive erano state rappresentate puntualmente, anche alla luce della precedente diffida, nella quale erano state prospettate possibili controversie per le immissioni sonore. Il nesso di strumentalità tra documenti richiesti ed esigenze difensive è stato ritenuto evidente, perché gli atti riguardavano l’organizzazione e le autorizzazioni dell’evento dal quale sarebbero derivate le immissioni. Il giudice ha escluso che l’accesso potesse essere negato o subordinato a una valutazione preventiva sulla fondatezza, ammissibilità, influenza o decisività della futura pretesa sostanziale: tali valutazioni spettano eventualmente al giudice competente nella controversia di merito, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso. Ha inoltre ritenuto insussistente, per la natura degli atti richiesti, un concreto problema di tutela della riservatezza di terzi, trattandosi di documenti pubblici o riguardanti un evento pubblico. Il Comune è stato condannato a consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune, con facoltà di delega, da attivarsi entro i successivi quindici giorni. Il Comune è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre al rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    Il diritto di accesso documentale spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti; l’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso difensivo costituisce una fattispecie autonoma, idonea a superare le ordinarie limitazioni all’accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, accogliendo il ricorso in materia di accesso, di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti e di adottare misure idonee ad assicurare l’esecuzione dell’ordine.

  • art. 844 c.c.

    È richiamato quale parametro della situazione sostanziale che il ricorrente intendeva tutelare rispetto alle immissioni sonore asseritamente intollerabili.

  • d.lgs. 33/2013

    Gli atti generali richiesti sono stati ritenuti, secondo quanto affermato dal giudice, soggetti a pubblicazione; tale circostanza rendeva ultronea una motivazione particolarmente analitica dell’interesse all’accesso.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede che il richiedente rappresenti puntualmente nell’istanza la finalità di cura o difesa di una situazione giuridicamente tutelata e dimostri il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e tale situazione.
  • Ai fini dell’accesso difensivo non è necessario che sia già pendente un giudizio: la prospettazione concreta di una controversia e l’esigenza di acquisire documenti funzionali alla tutela dei propri diritti possono integrare un interesse attuale e legittimante.
  • Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione e il giudice non possono valutare preventivamente la fondatezza, l’ammissibilità, l’influenza o la decisività della futura pretesa sostanziale; devono limitarsi a verificare il collegamento strumentale tra documenti ed esigenze difensive, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso.
  • Quando i documenti richiesti riguardano un evento pubblico o atti soggetti a pubblicazione, non sussiste, in assenza di specifici elementi contrari, un prevalente interesse alla riservatezza di terzi tale da impedire l’ostensione.
  • In caso di accoglimento del ricorso per l’accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.