Cassazione Penale, Sentenza n. 23922/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 2 anni: il ricorrente deduce carenza e apoditticità della motivazione circa la sua "pericolosità sociale" ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, in particolare per mancata prova del requisito secondo cui il soggetto "sostiene abitualmente il proprio tenore di vita grazie a proventi economici di origine delittuosa" (triplice requisito richiamato dalla Corte costituzionale n. 24/2019). Il ricorrente rileva che le evidenze richiamate (denunce 2016-2020, frequentazioni con pregiudicati) non dimostrano che gli illeciti abbiano prodotto profitti costituenti il suo reddito significativo o unico; inoltre è titolare di una ditta edile che produce un reddito da cui trae sostentamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione del provvedimento impugnato. Pur riconoscendo che il decreto indicava denunce e deferimenti (con due procedimenti derivanti, uno dei quali con sentenza di condanna in primo grado), la Corte ha ritenuto non dimostrati i requisiti della generazione di profitti effettivi e della loro rilevanza sul reddito del ricorrente. Mancavano elementi quali dichiarazioni dei redditi, evidenze di acquisizioni patrimoniali incompatibili con i redditi leciti, o altri indici di "sperequazione reddituale"; era altresì assente la valutazione temporale rispetto all'attività imprenditoriale dichiarata. Per tali ragioni il decreto è stato annullato e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra composizione della Corte territoriale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b
Definisce la categoria dei soggetti di pericolosità sociale quali quelli che "sostengono abitualmente il proprio tenore di vita grazie a proventi economici di origine delittuosa"; la Corte richiede che l'appartenenza a tale categoria sia provata con elementi concreti e motivati.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1
Indica le categorie di soggetti cui può applicarsi la misura; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare i requisiti (in particolare quelli ricavati dalla giurisprudenza costituzionale) per far rientrare un soggetto nella categoria dei pericolosi.
Corte costituzionale, sent. n. 24 del 24/01/2019
"le categorie di delitto che possono essere assunte a presupposto della misura" ... "triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto, di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito"
La sentenza costituzionale impone che, oltre alla abitualità dei reati, la valutazione della pericolosità richieda prova della produzione effettiva di profitti e della loro incidenza rilevante sul reddito del soggetto; tali elementi devono emergere con motivazione puntuale.
Cost., art. 13, comma 2
Richiama l'obbligo di motivazione sufficiente e puntuale degli atti limitativi di diritti individuali; la Corte ha richiamato tale principio per censurare la motivazione carente del provvedimento impugnato.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 4
Norma richiamata in relazione alla forma del provvedimento (decreto); la Corte ha osservato che, data la natura del decreto impugnato, non è possibile il semplice rinvio ad altra sezione e perciò ha disposto il rinvio con diversa composizione.
codice di procedura penale, art. 623
Richiamato insieme all'art. 10 d.lgs. 159/2011 per le disposizioni sul procedimento e sulle forme del provvedimento; la Corte ha ritenuto necessaria la nuova valutazione da parte di un diverso collegio.
codice penale, artt. 494, 640, 641, 648
Sono gli illeciti (sostituzione di persona, truffa, insolvenza fraudolenta, ricettazione) evocati nel provvedimento come denunce/deferimenti; la Corte sottolinea che la mera indicazione di reati, anche se atti a produrre profitto, non è di per sé sufficiente senza prova dei profitti e della loro incidenza sul reddito.
Massime di principio
- Per applicare la sorveglianza speciale riferita a soggetti che vivono di proventi illeciti è necessario provare tre elementi: abitualità nella commissione di delitti, che quei delitti abbiano realmente generato profitti, e che tali profitti costituiscano il reddito unico o una componente significativa dello stesso (Corte cost. n. 24/2019).
- Non è sufficiente elencare denunce, deferimenti o frequentazioni con pregiudicati: la motivazione deve collegare espressamente i fatti agli elementi economico-patrimoniali (dichiarazioni dei redditi, movimenti bancari, acquisti di beni, sperequazione reddituale) che dimostrano l'uso di proventi illeciti per sostenere il tenore di vita.
- Occorre indicare la dimensione temporale e la concomitanza delle condotte illecite con l'epoca in cui si sarebbe tratto il beneficio economico; la presenza di un'attività lecita (es. impresa) e il relativo reddito devono essere valutati e motivati.
- La motivazione deve essere puntuale e specifica, in adempimento del principio costituzionale di cui all'art. 13 co. 2; motivazioni apodittiche o generiche determinano l'annullamento del provvedimento.
- Se il provvedimento impugnato è emesso in forma di decreto e si rende necessario un nuovo giudizio, la rinnovazione deve avvenire davanti a diversa composizione della Corte territoriale quando sussistano ragioni di incompatibilità o per preservare l'imparzialità decisionale.
- Per la difesa: presentare documentazione fiscale, contabile e bancaria, prove di reddito legittimo e assenza di spese/beni non giustificati è strategico per contrastare l'assunto di sostentamento con proventi illeciti; per l'autorità: acquisire elementi di sperequazione reddituale e corrispondenze patrimoniali è essenziale per sostenere la misura.
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