Cassazione Penale, Sentenza n. 2240/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per mancata acquisizione di prove decisive (soprattutto certificati medici e documentazione relativa alle lesioni riportate dall'imputato) utili a supportare la sua tesi di legittima difesa, nonché per vizi nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa. Ha denunciato il rifiuto di acquisire documenti provenienti da un procedimento a parti invertite nei confronti della persona offesa, ritenuti idonei a smentire la versione accusatoria (anche in relazione al danneggiamento del motociclo) e a dimostrare che l'imputato era stato aggredito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la Corte territoriale ha motivato illegittimamente il rifiuto di acquisire la documentazione rilevante basandosi soltanto sulla loro "afferenza" ad altro procedimento. La documentazione richiesta, nella parte relativa ai certificati delle lesioni subite dall'imputato, ha natura extraprocessuale e poteva essere acquisita ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; l'appartenenza ad altro giudizio non costituisce di per sé un impedimento ai sensi dell'art. 238 c.p.p. Poiché tali elementi potevano incidere sull'accertamento dell'attualità del pericolo e sull'attendibilità della persona offesa, la sentenza è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 238 c.p.p.
La mera afferenza della documentazione ad altro procedimento non impedisce la loro acquisizione; non costituisce di per sé causa ostativa all'ammissione della prova.
art. 234 c.p.p.
I documenti di natura extraprocessuale (ad es. certificati medici) possono essere acquisiti e valutati anche se prodotti in altro procedimento; la loro esibizione è rilevante se decisiva per la difesa, in particolare per la valutazione della legittima difesa e dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Massime di principio
- La produzione di documentazione proveniente da procedimenti 'a parti invertite' non è automaticamente esclusa: il giudice deve valutare rilevanza e ammissibilità, non l'appartenenza al diverso procedimento.
- I certificati medici e le prove extraprocessuali sono ammissibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. quando sono decisive per l'accertamento dei fatti (es. per supportare una richiesta di legittima difesa).
- Se la mancata acquisizione di prove richieste dalla difesa incide sull'attendibilità della persona offesa o sulla ricostruzione dei fatti, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il giudizio per un nuovo esame.
- Il giudice dell'appello deve motivare in modo concreto e non apodittico il rifiuto di integrare l'istruttoria: semplici richiami all'originario rigetto non sono sufficienti.
- La difesa deve indicare specificamente la rilevanza probatoria dei documenti richiesti e i punti del giudizio che essi possono influenzare (es. attualità del pericolo, incompatibilità delle lesioni), per favorire la loro acquisizione e valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1963/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1977/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2078/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2092/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →