Ordinanza n. 300/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della nota prot. n. 13083 del 29 aprile 2026, trasmessa alla ricorrente società a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto “Decadenza dell’autorizzazione n. 6 per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura intestata alla società Ferretti Limousine S.r.l.”; 2) ove necessario e per quanto di ragione, della nota prot. n. 102356 del 15 aprile 2026 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 tramite portale Impresainungiorno; 3) di tutti gli atti preparatori, presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi gli accertamenti e i verbali di sopralluogo eseguiti dalla Polizia Locale del Comune di Suzzara e da altri organi di controllo in data 18 novembre 2025 e in data 11 gennaio 2026 (nonostante la discordanza delle date ivi indicate), richiamati nell’atto impugnato sub 1), nei limiti di quanto d’interesse; 4) nonché, ove necessario e per quanto di ragione, in via incidentale e gradata, per la disapplicazione e/o l’annullamento, in parte qua, degli artt. 16 e 18 del Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente ratione temporis applicabile, nella parte in cui comminano la decadenza dell’autorizzazione per il mancato inizio dell’attività di noleggio entro quattro mesi dalla notifica dell’assegnazione ovvero della volturazione del titolo, secondo quanto dedotto nel motivo sub III.4.1-bis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dall’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, motivato dal mancato avvio del servizio entro quattro mesi e dall’asserita assenza di un effettivo collegamento territoriale con la rimessa autorizzata
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Suzzara ha dichiarato la decadenza dall’autorizzazione NCC subentrata nel settembre 2025, ritenendo non adempiuto l’obbligo di avviare il servizio entro quattro mesi. La decadenza era fondata su due sopralluoghi presso la rimessa autorizzata, dai quali sarebbe emersa l’assenza di elementi riconducibili alla società e del veicolo autorizzato, sulla mancata conoscenza del servizio da parte dei residenti, sull’assenza di transiti dell’autovettura nel territorio comunale e sulla presenza di numerosi accessi nel Comune di Milano. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina statale, regionale e regolamentare applicabile, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre contestato, in via incidentale e gradata, la disciplina regolamentare comunale nella parte in cui prevede la decadenza per il mancato avvio dell’attività entro quattro mesi.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che l’istruttoria comunale non aveva considerato un periodo di osservazione congruo e continuativo, né aveva raccolto una serie completa di dati idonea a dimostrare la mancata instaurazione o l’interruzione del legame territoriale con il Comune che aveva rilasciato l’autorizzazione. La mera assenza di rientro in rimessa nelle due giornate dei sopralluoghi, l’assenza di transiti nel Comune di Suzzara in intervalli temporali non precisati e la presenza di transiti nel Comune di Milano non sono state ritenute, da sole, sufficienti a dimostrare il mancato avvio del servizio o la compromissione della territorialità. Anche la mancata conoscenza del servizio da parte dei residenti è stata considerata una circostanza neutra, poiché il servizio può essere organizzato mediante diverse modalità, comprese le prenotazioni tecnologiche. Il Collegio ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza, fissando l’udienza pubblica per il merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 15 gennaio 1992, n. 21
La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La disposizione esprime il requisito del collegamento stabile tra l’attività NCC e il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, senza imporre che ogni singolo servizio inizi o termini necessariamente presso la rimessa.
art. 11, comma 4, l. 15 gennaio 1992, n. 21
il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente [possono] avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione
Dopo l’intervento della Corte costituzionale, il mancato rientro alla rimessa al termine di ogni servizio non costituisce, da solo, prova della violazione del vincolo territoriale.
art. 1, comma 1, l. 15 gennaio 1992, n. 21
mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità
Il servizio NCC conserva una vocazione locale e deve mantenere un collegamento funzionale con la comunità di riferimento.
art. 7 l. 241/1990
La norma è richiamata con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, senza che l’ordinanza cautelare definisca specificamente la relativa censura.
art. 16 del Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente
La disposizione prevede l’obbligo di avvio del servizio entro quattro mesi dalla notifica dell’assegnazione o della volturazione dell’autorizzazione, a pena di decadenza.
art. 18 del Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente
La disposizione è contestata nella parte in cui prevede la decadenza dell’autorizzazione per il mancato avvio dell’attività nel termine regolamentare.
art. 55 c.p.a.
È il fondamento processuale della tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR mediante sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
sentenza Corte costituzionale n. 56 del 2020
La pronuncia ha escluso l’obbligo generalizzato di rientro alla rimessa dopo ogni singolo servizio, confermando tuttavia la vocazione locale del servizio NCC e la necessità di un vincolo territoriale con il Comune autorizzante.
Massime di principio
- Il vincolo territoriale del servizio di noleggio con conducente richiede un collegamento stabile e funzionale con il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, ma non implica necessariamente che ogni servizio inizi o termini presso la rimessa comunale.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, il mancato rientro dell’autovettura alla rimessa al termine di singoli servizi non può costituire, da solo, prova della violazione del vincolo territoriale o del mancato avvio dell’attività.
- Per dichiarare la decadenza dall’autorizzazione NCC per mancato avvio del servizio, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria riferita a un periodo congruo e continuativo, raccogliendo dati complessivi idonei a dimostrare la mancata instaurazione o l’interruzione del legame territoriale; non sono sufficienti riscontri episodici o intervalli temporali non precisati.
- La mancata conoscenza del servizio NCC da parte dei residenti del Comune autorizzante è, di per sé, una circostanza neutra e non dimostra l’assenza di attività nel territorio, considerata la pluralità delle modalità organizzative e tecnologiche di prenotazione e svolgimento del servizio.
- Il vincolo territoriale deve essere verificato in modo non rigido, tenendo conto della sua realizzazione progressiva, delle oscillazioni della domanda e della necessità di distinguere tra una fisiologica fase di adattamento dell’impresa e l’uso meramente opportunistico dell’autorizzazione.
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