Sentenza n. 1163/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione della graduatoria e individuazione del vincitore di un concorso pubblico per un posto di avvocato, nonché successivi atti di nomina, convocazione e mancata decadenza della candidata individuata come vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al terzo posto con 47 punti, ha impugnato gli atti della procedura concorsuale con cui era stato dichiarato vincitore un candidato collocato al dodicesimo posto con 42 punti, in applicazione della riserva prevista dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010 in favore dei volontari delle Forze armate. Con il primo motivo del ricorso introduttivo ha contestato l’illegittima applicazione della riserva. Con il secondo motivo ha dedotto la genericità e indeterminatezza dei criteri di valutazione degli elaborati, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione degli elaborati dei candidati, assumendo che alcuni fossero inidonei, non conformi ai quesiti o inferiori al proprio, e denunciando illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed errata valutazione. Con i primi motivi aggiunti del 16 gennaio 2026 ha impugnato la successiva dichiarazione di decadenza del candidato riservista e la conseguente nomina della candidata prima in graduatoria, riproponendo le censure sui criteri e sulle valutazioni concorsuali e deducendo anche l’illegittimità derivata. Con i secondi motivi aggiunti del 19 marzo 2026 ha contestato la mancata decadenza della candidata prima classificata, la sua nuova convocazione dopo il mancato iniziale avvio del servizio e l’assenza di un formale atto di ripristino della procedura dopo la sospensione cautelare. In memoria il ricorrente ha formulato anche una domanda subordinata di risarcimento dei danni patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo dei motivi aggiunti del 16 gennaio 2026, relativi alla posizione del candidato riservista. Nelle more, infatti, quel candidato era stato dichiarato decaduto dalla presa di servizio con un successivo provvedimento, oggetto di altro giudizio; pertanto l’eventuale annullamento della precedente nomina non avrebbe procurato al ricorrente un’utilità attuale. Gli ulteriori motivi sono stati respinti nel merito. Il Collegio ha ritenuto che la commissione disponesse di ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri di valutazione e che, nel caso concreto, i criteri fossero specifici, articolati e ponderati, con attribuzione di un peso numerico a ciascun elemento. Ha inoltre ritenuto sufficiente, in presenza di criteri predeterminati e intelligibili, il voto numerico quale motivazione sintetica del giudizio della commissione. Le contestazioni sulle singole valutazioni degli elaborati sono state ritenute non idonee a evidenziare errori di fatto, sviamento logico o contraddittorietà manifesta, trattandosi di valutazioni tecniche complessive non sindacabili per il solo dissenso del candidato o per la presenza di singoli errori e imprecisioni negli elaborati. Il TAR ha respinto anche i motivi aggiunti relativi alla mancata decadenza della candidata prima in graduatoria e alla sua seconda convocazione. Il mancato avvio del servizio era giustificato sia da comprovati motivi di salute sia dalla sospensione cautelare interinale degli effetti della convocazione; la successiva convocazione e presa di servizio sono state quindi ritenute legittime. È stata respinta anche la contestazione relativa all’assenza di un formale atto di ripristino della procedura. La domanda risarcitoria, formulata genericamente e comunque fondata sulle medesime pretese infondate, è stata respinta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010
Disposizioni richiamate per la riserva di posto in favore dei volontari delle Forze armate; la relativa contestazione è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il candidato riservista era stato successivamente dichiarato decaduto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenienze, il ricorrente non può più conseguire un’utilità concreta e attuale dall’accoglimento del ricorso.
artt. 53 e 55 c.p.a.
Richiamati in relazione alla riduzione dei termini processuali e alla tutela cautelare monocratica urgente.
art. 3 l. 241/1990
Invocato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti e alla contestazione della motivazione delle determinazioni concernenti la procedura concorsuale; il TAR ha ritenuto sufficiente il voto numerico quando preceduto da criteri di valutazione specifici e predeterminati.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure concernenti trasparenza, buon andamento e predeterminazione dei criteri; le doglianze sono state respinte perché i criteri risultavano puntuali e articolati.
art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001
Richiamato in relazione ai principi delle procedure concorsuali e ai criteri di valutazione; il TAR non ha ravvisato violazioni.
art. 15 del bando di concorso
Invocato per sostenere la decadenza della candidata che non aveva inizialmente preso servizio; il TAR ha ritenuto giustificato il mancato avvio per motivi di salute e per la sospensione cautelare della convocazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali e della dignità delle parti ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento che supera e sostituisce gli effetti dell’atto impugnato determina la carenza di interesse alla decisione quando l’eventuale annullamento dell’atto originario non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- Nelle procedure concorsuali la commissione esaminatrice dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri di valutazione; il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità o non trasparenza dei criteri, nonché di travisamento dei fatti o errore procedurale.
- Il voto numerico attribuito a prove o titoli concorsuali può costituire motivazione sufficiente quando la commissione abbia previamente fissato criteri di valutazione specifici, intelligibili e ponderati; la motivazione numerica è illegittima soltanto in presenza di criteri mancanti o di una manifesta contraddizione tra i criteri predeterminati, gli elementi obiettivi e il punteggio assegnato.
- La valutazione di un elaborato concorsuale riguarda complessivamente la capacità del candidato di sviluppare un ragionamento, organizzare e rielaborare i contenuti, argomentare e utilizzare correttamente i mezzi espositivi; singoli errori o imprecisioni non impongono, di per sé, l’invalidazione della prova, potendo incidere soltanto sul punteggio.
- La seconda convocazione del vincitore per la stipula del contratto e la presa di servizio non viola la par condicio quando il mancato rispetto della prima convocazione sia giustificato da comprovati motivi di salute e dalla sospensione cautelare degli effetti della convocazione originaria.
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