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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12776/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la statuizione di confisca per equivalente ex art. 603-bis, comma 2, c.p., deducendo: (i) che era stato operato il risarcimento del danno in favore delle persone offese e quindi la confisca avrebbe comportato una duplicazione sanzionatoria non consentita; (ii) carenza e contraddittorietà della motivazione nella quantificazione del profitto confiscato, avendo incluso interessi e rivalutazione (euro 21.590,03) che non costituirebbero profitto del reato e non avendo detratto le somme già restituite ai lavoratori (euro 85.634,02).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo riguardo alla determinazione dell'ammontare confiscabile. Ha richiamato la nozione giurisprudenziale di "profitto del reato" quale vantaggio economico immediato e collegato strettamente al fatto illecito e il principio per cui la misura ablativa deve essere modulata sul profitto attuale, al netto delle restituzioni effettivamente effettuate e accettate. Ha escluso che interessi e rivalutazione (art. 429 c.p.c.) costituiscano profitto del reato e ha disposto la rideterminazione dell'importo confiscabile sottraendo le voci non costituenti profitto. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'entità della somma per la quale è stata disposta la confisca, rideterminandola in euro 91.443,38; per il resto la sentenza è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata solo come norma che ha consentito l'applicazione della pena dell'imputato mediante applicazione ex art. 444; non incidente sulla questione di confisca.

  • art. 603-bis cod. pen.

    Individua il reato per cui è stato condannato l'imputato (contesto fattuale).

  • art. 603-bis, comma 2, cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto; ove non possibile, la confisca per equivalente. La Corte ha richiamato che la confisca per equivalente deve essere commisurata al profitto effettivo e al netto delle restituzioni.

  • art. 429 cod. proc. civ.

    Gli interessi e la rivalutazione, previsti da questa norma, sono stati interpretati dalla Corte come forme di indennizzo dovute per il ritardo nella corresponsione della retribuzione e non come somme che incrementano il patrimonio del reo; pertanto non devono essere computate quali "profitto del reato".

  • art. 620, lett. l, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere, in sede di annullamento, di compiere direttamente il calcolo necessario per rideterminare la misura confiscabile; la Corte lo ha esercitato per rideterminare l'ammontare in euro 91.443,38.

Massime di principio

  • Il "profitto del reato" va inteso come vantaggio economico immediato e strettamente correlato all'illecito, non come utile netto o ogni forma di accrescimento patrimoniale.
  • La misura ablativa (confisca) deve essere commisurata al profitto attuale al momento dell'applicazione, quindi va detratto quanto il reo ha effettivamente restituito alle vittime e che sia stato accettato.
  • Interessi e rivalutazione maturati a favore delle vittime per il ritardo di pagamento costituiscono indennizzo e non profitto del reato; pertanto non devono essere inclusi nel calcolo della confisca.
  • Se la decisione di merito ha errato nella quantificazione della confisca, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente alla statuizione di confisca e procedere direttamente alla rideterminazione dell'importo quando le voci da sottrarre sono determinate e quantificabili.
  • In casi di condotte riparatorie volontarie del reo, tali atti possono elidere, totalmente o parzialmente, l'effettivo vantaggio economico derivante dal reato e devono essere considerate nel computo del profitto confiscabile.

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