Ordinanza n. 1636/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria nazionale nominativa “non UE residenti all’estero” del corso di laurea in Medicina Veterinaria pubblicata in data 8 gennaio 2026 sul portale Universitaly/CINECA, nonché del/i provvedimento/i di definizione/chiusura della medesima graduatoria in data 16 gennaio 2026, e di ogni atto successivo o comunque connesso di approvazione, rettifica, integrazione, aggiornamento, definizione, chiusura, gestione, scorrimento, riassegnazione e/o devoluzione dei posti residui del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero in favore di candidati appartenenti a platee diverse (studenti UE e/o non UE residenti in Italia), ivi inclusi gli atti di assegnazione, prenotazione, immatricolazione e ogni effetto applicativo conseguente (VETERINARIA EXTRA UE) - della graduatoria definitiva nazionale approvata e pubblicata nella Piattaforma Universitaly in data 28 gennaio con riferimento al corso di Laurea in Medicina Veterinaria per studenti italiani ed UE, nella parte in cui ha disposto la redistribuzione/riassegnazione ai candidati italiani e/o UE dei posti originariamente appartenenti al contingente riservato agli studenti extra-UE residenti all’estero, con conseguente modificazione della ripartizione dei posti e degli esiti utili ai fini dell’ammissione (cfr. doc. 8); - del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 454 del 16 luglio 2025, e in particolare dell’art. 2, comma 6, nella parte in cui prevede che “gli eventuali posti non utilizzati nell’ambito delle graduatorie relative agli studenti non UE residenti all’estero siano resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, in occasione della riassegnazione”, con ogni conseguente effetto di devoluzione/riassorbimento del contingente riservato (doc. 1); - dell’Allegato n. 2 del D.M. n. 454 del 26 luglio 2025 relativo agli studenti non UE residenti all’estero, nella parte in cui disciplinano tempi, modalità, chiusura/definizione della graduatoria, assenza di ulteriori finestre di scorrimento e/o qualunque regola che consenta, direttamente o indirettamente, la riassegnazione dei posti residui del contingente non UE estero al canale UE/non UE residenti in Italia (doc. 2); - del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 600 del 7 agosto 2025 nella parte in cui all’art. 2, comma 3 stabilisce che “non sono consentite ammissioni in soprannumero", nella misura in cui tale previsione si pone come ostativa all’adozione di misure interinali effettive (immatricolazione con riserva anche in soprannumero) necessarie a preservare la chance e l’effettività della tutela, all’art. 2, comma 1, nella parte in cui vincola l’immatricolazione degli studenti UE/non UE residenti in Italia e degli studenti non UE residenti all’estero alle assegnazioni operate ai sensi del D.M. n. 454/2025 e nei limiti dei posti delle tabelle allegate, per quanto occorra quale atto presupposto/condizionante rispetto alla gestione dei contingenti e agli effetti devolutivi contestati nonché, ove occorra, delle tabelle allegate e di ogni ulteriore previsione del medesimo decreto che, direttamente o indirettamente, concorra a rendere irreversibile la perdita dei posti del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero o a comprimere l’effettività della tutela cautelare (doc. 3 e doc. 4); - del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 e dei relativi Allegati nella parte in cui (anche per omissione di disciplina) assoggetta gli studenti non UE residenti all’estero al meccanismo del c.d. “semestre filtro” e/o subordina l’utile collocazione in graduatoria al conseguimento della soglia minima di sufficienza, senza prevedere misure, correttivi o discipline differenziate idonee a garantire l’effettività del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero e la non discriminazione indiretta correlata alla prova in lingua italiana (anche in presenza di domande a completamento) (cfr. doc. 5); - del D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115/2025 e dei Relativi Allegati, nella parte in cui detta criteri, regole, scansioni temporali e/o meccanismi di formazione, articolazione, chiusura, scorrimento e gestione delle graduatorie nazionali (ivi inclusi termini di accettazione/immatricolazione e correlati automatismi), suscettibili di incidere in senso lesivo sulla posizione degli odierni ricorrenti e/o di rendere operativa la devoluzione dei posti riservati agli studenti non UE residenti all’estero (cfr. doc. 6); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 431 del 20 giugno 2025, recante la determinazione del contributo forfettario per l’iscrizione al semestre filtro, dei termini di iscrizione, delle date degli appelli degli esami di profitto e delle sedi CINECA di consegna delle prove, nella parte in cui disciplina in modo uniforme e indifferenziato le modalità di iscrizione e di svolgimento del semestre filtro anche per gli studenti non UE residenti all’estero, senza prevedere misure specifiche o correttive idonee a neutralizzare le oggettive difficoltà linguistiche e procedurali di tale platea, concorrendo così alla lesione dell’effettività del contingente riservato (cfr. doc. 10); - nonché, ove occorra, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi comunicazioni, note, avvisi, istruzioni operative, FAQ, chiarimenti, rettifiche, determinazioni e provvedimenti tecnici del MUR e/o di CINECA/Universitaly (e degli Atenei interessati) che abbiano dato attuazione, anche solo in via di fatto, al meccanismo di chiusura della graduatoria non UE estero e/o alla messa a disposizione/riassorbimento/ riassegnazione dei posti residui del contingente riservato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali e atti di riassegnazione dei posti non utilizzati del contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero, nonché i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione delle graduatorie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nominativa per gli studenti non UE residenti all’estero, la graduatoria definitiva nazionale per studenti italiani e UE, nella parte relativa alla redistribuzione dei posti residui del contingente riservato, nonché diversi decreti ministeriali e relativi allegati concernenti il semestre filtro, le prove, le soglie di sufficienza, le modalità di formazione e chiusura delle graduatorie e l’immatricolazione. Hanno dedotto, in sostanza, l’illegittimità della devoluzione dei posti non utilizzati agli studenti UE e non UE residenti in Italia, l’assenza di correttivi idonei a neutralizzare le difficoltà linguistiche e procedurali degli studenti non UE residenti all’estero, la discriminazione indiretta derivante dallo svolgimento delle prove in lingua italiana e l’ineffettività del contingente riservato. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il ricorso non era stato notificato ai soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, potenziali controinteressati sostanziali.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, con valutazione sommaria e impregiudicata la decisione di merito. Ha ritenuto che la riforma introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 abbia carattere radicale e trasformi le prove da test selettivo di accesso in esami universitari di profitto, nell’ambito di un primo semestre a frequenza libera. Per tale ragione non ha ritenuto automaticamente applicabili gli orientamenti formatisi sul precedente test d’ingresso, nel quale gli studenti non UE residenti all’estero potevano trovarsi in una posizione di svantaggio per contenuti, collocazione temporale e differenze culturali e formative. Nel nuovo sistema, le conoscenze richieste sarebbero conseguibili da tutti gli studenti mediante la frequenza dei corsi; inoltre, l’ordinamento prevede strumenti per la formazione linguistica degli studenti stranieri, la riserva di posti costituisce già una misura di vantaggio competitiva per la relativa coorte e gli studenti avrebbero potuto optare per corsi erogati in lingua inglese. La dedotta incidenza delle difficoltà linguistiche sul mancato superamento degli esami è stata ritenuta priva di prova. Il TAR ha inoltre rilevato che i soggetti inseriti nella graduatoria unica nazionale sono controinteressati in senso sostanziale, poiché un eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare la loro posizione a seguito della contestata riassegnazione dei posti. Ha quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, indicando contenuti, elenco nominativo dei controinteressati, modalità e termini: pubblicazione entro 20 giorni dalla comunicazione e deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste, nella misura di euro 1.000 oltre accessori, a carico solidale dei ricorrenti in favore del Ministero; sono state compensate nei rapporti con le altre amministrazioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare e i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; il giudice ha escluso, in sede di sommaria delibazione, la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria risulti sommamente difficile per l’elevato numero dei destinatari.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami, con necessità di indicare i destinatari e le generalità risultanti dall’elenco.
d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71
La riforma è interpretata come introduzione di un semestre filtro a frequenza libera, con prove aventi natura di esami universitari di profitto e non di mero test selettivo di accesso.
art. 46, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Richiamato quale disposizione che provvede alle esigenze di formazione linguistica degli studenti stranieri.
D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, art. 2, comma 6
gli eventuali posti non utilizzati nell’ambito delle graduatorie relative agli studenti non UE residenti all’estero siano resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, in occasione della riassegnazione
La disposizione è stata impugnata nella parte relativa alla riassegnazione dei posti residui, ma l’ordinanza cautelare non ne ha disposto la sospensione.
D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, art. 2, commi 1 e 3
non sono consentite ammissioni in soprannumero
La disposizione è stata contestata quale ostacolo a misure cautelari interinali, ma non è stata sospesa.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la valutazione del fumus boni iuris deve essere compiuta alla luce della struttura complessiva della riforma contestata; quando il nuovo sistema sostituisce un test selettivo preliminare con esami universitari di profitto svolti dopo un semestre a frequenza libera, gli orientamenti elaborati sul precedente test d’ingresso non sono automaticamente applicabili.
- La previsione di un contingente riservato agli studenti non UE residenti all’estero costituisce, di per sé, una misura di vantaggio competitivo per tale platea e deve essere valutata insieme alla disciplina generale dell’accesso, senza presumere automaticamente una discriminazione derivante dall’applicazione uniforme delle prove.
- La deduzione secondo cui il mancato superamento degli esami universitari dipende da difficoltà linguistiche deve essere supportata da elementi probatori concreti; in assenza di evidenza documentale, essa non è sufficiente a fondare il fumus cautelare.
- Sono controinteressati in senso sostanziale i soggetti collocati in una graduatoria unica nazionale quando l’accoglimento del ricorso, incidendo sulla riassegnazione dei posti, potrebbe pregiudicare direttamente la loro posizione.
- La notificazione per pubblici proclami è autorizzabile quando l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve conservare natura di notificazione: occorre indicare i destinatari mediante elenco nominativo e pubblicare il ricorso, il provvedimento autorizzativo e gli ulteriori elementi prescritti, non essendo sufficiente una mera comunicazione generica al pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →