Cassazione Penale, Sentenza n. 40464/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della quantificazione del profitto illecito oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. FGA contestava l'applicazione della percentuale del 39% sull'importo complessivamente liquidato (riferita a lavorazioni ritenute non eseguite), sostenendo che dal presunto vantaggio illecito dovessero essere detratti i maggiori costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione dei lavori (non coperti dall'ente appaltante), e che occorreva distinguere tra profitto direttamente derivante dal reato e corrispettivi percepiti per prestazioni lecite.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso il Tribunale di riesame che aveva restituito a FGA la somma di euro 99.029,33 e confermato il vincolo cautelare sulla residua somma di euro 687.970,66, calcolata come 39% della base di calcolo ridotta dell'ultima tranche non corrisposta (euro 255.024,09). Ha respinto la richiesta di dissequestro di ulteriori euro 147.342,44 (pretesa creditoria per aggiornamento prezzi), ritenendola insuscettibile di compensazione in sede di sequestro. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel calcolo del profitto oggetto di confisca, non si detraggono i costi sostenuti dall'agente per l'attività criminosa; ha condannato la società al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 81-110-640 codice penale
artt. 81-110-640 cod. pen.
Norme richiamate per la qualificazione del reato e della partecipazione degli imputati (si tratta, in sostanza, della contestazione di reati connessi a truffa e alla partecipazione).
art. 616 codice di procedura penale
Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per il ricorrente, in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Richiamato nel procedimento in relazione all'aggiornamento dei prezzi e alla base d'asta; la Corte però non ha ritenuto che gli aggiornamenti o maggiori costi non corrisposti possano essere scomputati dal profitto del reato nella determinazione del sequestro finalizzato alla confisca.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 5, n. 27569/2025; Sez. 2, n. 6870/2024; Sez. 3, n. 4885/2018; Sez. 6, n. 24558/2013; Sez. 5, n. 44032/2008; Sez. 5, n. 47983/2008; Sez. U, n. 26654/2008 (Fisia Italimpianti)
Giurisprudenza consolidata che afferma l'impossibilità di dedurre dai beni oggetto di confisca i costi sostenuti dall'autore del reato per l'esecuzione dell'attività criminale; richiamo anche alla cautela nel non utilizzare concetti aziendalistici di "profitto netto" per ridurre la base confiscabile.
Massime di principio
- Nel sequestro finalizzato alla confisca il parametro di calcolo del profitto è prevalentemente di natura "lordistica": i costi sostenuti dall'agente per l'attività (per quanto leciti) in generale non sono deducibili dalla somma su cui operare il vincolo cautelare.
- Se parte della somma percepita non è stata corrisposta (es. tranche finale non pagata), tale importo può essere escluso dalla base di calcolo del profitto effettivamente aggredibile.
- Richieste di natura creditizia verso terzi (es. aggiornamenti prezzi spettanti dall'ente appaltante) costituiscono pretese civilistiche e, salvo prova della diretta pertinenza rispetto al profitto criminoso, difficilmente sono compensabili nel contesto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
- Per ottenere la deduzione di costi occorre fornire documentazione puntuale e collegare specifiche voci di costo a prestazioni effettivamente e legittimamente eseguite; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Concetti aziendalistici come il "profitto netto" non sono idonei a ridurre la base di confisca: la quantificazione del profitto si ispira a parametri penalistici e di natura sostanziale, non a conteggi economici che trasferirebbero il rischio d'impresa allo Stato.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve fondarlo su censure che evidenzino errori di diritto o valutazioni manifestamente illogiche; ricorsi infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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