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Sentenza

Sentenza n. 2534/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento con il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale; con i motivi aggiunti: a) della nota dell'ASL Napoli 3 Sud prot. n. 0139287 del 12/07/2023 avente ad oggetto “ASL NA3 SUD / Lab. Analisi Dr. Marino – richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c.” relativamente a quanto previsto per la RTU anno 2020; b) della nota dell'ASL Napoli 3 Sud prot. n. 0139306 del 12/07/2023 avente ad oggetto “ASL NA3 SUD / Lab. Analisi Dr. Marino – richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c.” relativamente a quanto previsto per la RTU anno 2021; c) di tutti i provvedimenti ed atti istruttori, presupposti connessi e conseguenziali, ivi comprese le note dell'ASL Napoli 3 Sud n. 016442 e n.0116443 del 12.06.2023 aventi ad oggetto l'Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile rispettivamente anno 2020 e anno 2021– Comunicazioni ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; n. 0130145 e n. 0130158 del 30.06.2023 aventi ad oggetto: Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile rispettivamente anno 2020 e anno 2021 nel giudizio principale proposto per l'annullamento: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni dell’ASL relative alla definizione della regressione tariffaria unica per gli anni 2020 e 2021, nonché i successivi atti di richiesta di pagamento e costituzione in mora

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata accreditata contestava le deliberazioni con cui l’ASL aveva quantificato in euro 791,77 per il 2020 e in euro 31.198,09 per il 2021 il credito relativo a prestazioni di laboratorio asseritamente pagate ma non dovute, in applicazione della regressione tariffaria unica. Con il primo motivo deduceva il difetto di motivazione, sostenendo di non poter conoscere la misura della regressione tariffaria applicata alla branca di laboratorio. Con il secondo motivo lamentava la lesione del legittimo affidamento, poiché la richiesta di pagamento era intervenuta a distanza di anni dagli esercizi finanziari di riferimento, in violazione dei criteri di ragionevolezza. L’ASL eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia non riguardava gli atti regionali di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali, che avrebbero potuto coinvolgere l’esercizio di poteri autoritativi e di programmazione. Le censure concernevano invece esclusivamente le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria e, quindi, l’effettiva debenza di somme nell’ambito del rapporto contrattuale tra struttura accreditata e ASL. Secondo il TAR, gli atti impugnati erano strumentali alla definizione di un rapporto di credito caratterizzato dallo schema obbligo-pretesa e non richiedevano una verifica dell’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione. La circostanza che la regressione fosse stata definita mediante atti amministrativi e all’esito di un procedimento non modificava la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    controversie in materia di pubblici servizi

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie di contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra pubblica amministrazione concedente e concessionario o soggetto accreditato, quando la lite riguarda il solo rapporto obbligo-pretesa e non l’esercizio di poteri autoritativi riservati alla pubblica amministrazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda

    In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente una motivazione mediante rinvio a precedenti conformi, utilizzata dal TAR per richiamare precedenti della Sezione sulla medesima fattispecie.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato negli atti di costituzione in mora dell’ASL, senza incidere sulla ratio della decisione relativa al riparto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi o il recupero di somme ritenute indebitamente pagate, senza contestare gli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non si estende alle liti di contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra ASL e struttura accreditata, quando la posizione delle parti è riconducibile allo schema obbligo-pretesa e non viene in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo per la tutela di interessi generali.
  • La forma amministrativa dell’atto e lo svolgimento di un procedimento amministrativo non sono sufficienti a radicare la giurisdizione amministrativa se la controversia concerne, nella sostanza, un rapporto patrimoniale e l’adempimento di obblighi contrattuali o convenzionali.
  • La contestazione del come e del quando dell’applicazione della regressione tariffaria, distinta dalla contestazione del potere regionale di programmazione e della determinazione dei tetti di spesa, attiene a diritti soggettivi e deve essere proposta davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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