Cassazione Civile, Ordinanza n. 02525/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La lite nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Ferrara, dell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002 proposta dal difensore avverso il decreto che aveva negato la liquidazione dei compensi maturati per l’attività prestata in un processo penale in favore di un imputato poi ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto che il rinvio dell’udienza di discussione, chiesto dopo l’istruttoria dibattimentale e prima della presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio, fosse stato strumentale a ottenere il gratuito patrocinio e quindi integrasse abuso del diritto; inoltre aveva osservato che dal verbale non emergeva l’attività difensiva svolta. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con tre motivi: 1) violazione degli artt. 82 e 106 d.P.R. 115/2002, degli artt. 24 e 111 Cost., perché il giudice non poteva negare la liquidazione per il solo fatto che la domanda di ammissione al patrocinio fosse stata presentata in una fase avanzata del processo, essendo la richiesta di rinvio espressione legittima del diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., perché la presunta condotta abusiva era stata tratta da meri indizi privi di gravità, precisione e concordanza; 3) violazione degli artt. 132 e 134 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente, avendo l’ordinanza affermato che dal verbale non risultava l’attività del difensore, nonostante si trattasse di udienza di discussione in cui il difensore aveva rassegnato le conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che il patrocinio a spese dello Stato è istituto volto ad assicurare la difesa dei non abbienti e che il limite dell’abuso del diritto opera solo nelle ipotesi tipizzate dall’ordinamento, richiamate dalla Corte in relazione a impugnazioni inammissibili o spese superflue. Ha quindi escluso che sia sindacabile la scelta del momento in cui il non abbiente presenti l’istanza di ammissione al beneficio, purché ne ricorrano i presupposti, e ha ritenuto ingiustificata la conclusione del Tribunale circa la natura strumentale del rinvio dell’udienza, essendo invece legittimo per il difensore chiedere il differimento per la discussione dopo l’istruttoria. La Corte ha anche osservato che era errata l’affermazione secondo cui mancasse prova dell’attività svolta in udienza, essendo sufficiente la rassegna delle conclusioni nel processo penale, nel quale l’arringa non viene trascritta. In conseguenza, ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione o di rigetto nel sistema del patrocinio a spese dello Stato
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in presenza dei presupposti, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio, salvo i limiti delle impugnazioni inammissibili e delle spese superflue
art. 106 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla liquidazione nel sistema del patrocinio a spese dello Stato
art. 24 Cost.
garantisce il diritto di difesa e l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale per i non abbienti
art. 111 Cost.
richiamato sia in relazione al diritto di difesa e al giusto processo sia per censurare la motivazione apparente
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare il ragionamento presuntivo utilizzato dal Tribunale
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare la sussistenza dei requisiti delle presunzioni semplici poste a base dell’abuso del diritto
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione della prova e all’utilizzo di elementi non sufficienti a fondare l’accertamento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare il vizio motivazionale e l’omesso o insufficiente esame dei fatti
art. 132 c.p.c.
richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente
art. 134 c.p.c.
richiamato per sostenere l’assenza di una motivazione idonea e percepibile
art. 372 c.p.c.
consente la produzione in cassazione dell’attestazione di conformità dell’ordinanza impugnata, in quanto attinente all’ammissibilità del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, una volta accertati i presupposti di ammissione, il giudice deve liquidare il compenso al difensore per l’attività effettivamente svolta, con decorrenza dalla presentazione dell’istanza, senza poter sindacare in termini di abuso la sola fase processuale in cui la domanda è stata proposta.
- L’abuso del diritto nel sistema del patrocinio a spese dello Stato non può essere desunto da mere congetture sulla strumentalità di una richiesta di rinvio, occorrendo un fondamento normativo e fattuale specifico, non essendo sufficiente che il rinvio sia stato chiesto dopo l’istruttoria e prima della discussione.
- La richiesta del difensore di rinvio dell’udienza di discussione, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, rientra nella fisiologia del diritto di difesa e non può essere automaticamente qualificata come condotta abusiva se il giudice ha comunque concesso il differimento.
- Nel processo penale, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, è sufficiente che risulti lo svolgimento dell’udienza di discussione e la rassegna delle conclusioni, non essendo necessario che l’arringa difensiva sia integralmente trascritta nel verbale.
- Una motivazione è apparente quando si limita ad affermazioni assertive, prive di reale ancoraggio a una regola giuridica e non sorrette da un percorso argomentativo controllabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02475/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02476/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02477/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02478/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02479/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02480/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →