Cassazione Civile, Ordinanza n. 21681/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento emessa dall’INPS per contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009, pari a euro 108,82, nei confronti di un avvocato iscritto all’albo ma non alla Cassa forense. Il Tribunale aveva annullato l’atto ritenendo che il versamento del contributo integrativo esonerasse dall’iscrizione alla Gestione separata; la Corte d’appello ha invece corretto tale impostazione, affermando che il contributo integrativo è irrilevante, ma ha comunque respinto la pretesa dell’Istituto perché non era stata provata dall’INPS l’abitualità dell’esercizio professionale nell’anno di riferimento, anche alla luce del reddito imponibile molto esiguo (euro 684,00). Con il ricorso per cassazione l’INPS ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme sul reddito professionale, sostenendo che per un avvocato iscritto all’albo l’obbligo contributivo sussiste a prescindere dal mancato superamento della soglia di euro 5.000,00, soglia riferibile invece al lavoro occasionale; inoltre ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 437 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’abitualità non fosse stata contestata dal professionista e che l’Istituto avesse provato i presupposti dell’obbligo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS. Ha affermato che il professionista iscritto a un albo è tenuto all’iscrizione alla Gestione separata solo se esercita abitualmente l’attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione della Cassa di riferimento; l’abitualità va accertata in concreto come scelta ex ante e non può essere desunta automaticamente dal solo dato reddituale. Il superamento della soglia di euro 5.000,00 riguarda l’ipotesi del lavoro occasionale e non è parametro dirimente per i professionisti, mentre il reddito inferiore a tale soglia può costituire un indizio, da valutare insieme agli altri elementi, per escludere l’abitualità. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello si fosse correttamente attenuta a tali principi, avendo valorizzato il reddito esiguo e la mancanza di prova dell’abitualità da parte dell’INPS. Il secondo motivo è stato ritenuto non idoneo a scalfire la ratio decidendi, sia perché non era specificamente dimostrata una rituale allegazione dei presupposti dell’abitualità, sia perché la mancata contestazione non poteva supplire all’assenza di una allegazione/prova circostanziata dei fatti costitutivi della pretesa. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per la mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i redditi professionali non coperti da altra contribuzione; presuppone l’esercizio abituale dell’attività professionale.
art. 18, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato dall’INPS a sostegno della disciplina applicabile, ma non decisivo ai fini dell’esito.
art. 53, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in relazione alla qualificazione dei redditi professionali.
artt. 10, 11 e 22, L. 20 settembre 1980, n. 576
norme richiamate sull’ordinamento previdenziale forense, in rapporto alla tesi dell’Istituto.
art. 21, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato nel quadro della disciplina dell’avvocatura e della previdenza professionale.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
la soglia di euro 5.000,00 è riferita al lavoro occasionale e non costituisce criterio dirimente per l’obbligo contributivo del professionista abituale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge e vizi della sentenza.
artt. 112, 115, 116 e 437 c.p.c.
richiamati per contestare la valutazione delle allegazioni e delle prove, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva.
art. 2697 c.c.
la prova dell’abitualità, quale fatto costitutivo della pretesa contributiva, grava sull’INPS.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e il deposito dell’ordinanza.
art. 115 c.p.c.
la mancata contestazione assume rilievo solo rispetto ad allegazioni specifiche e circostanziate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il professionista iscritto a un albo è tenuto all’iscrizione alla Gestione separata solo quando eserciti in modo abituale l’attività professionale da cui derivino redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
- L’abitualità dell’esercizio professionale è un fatto da accertare in concreto e secondo una valutazione complessiva degli elementi probatori, non potendo essere desunta in modo automatico dal solo status di iscritto all’albo, dall’apertura della partita IVA o dal mero importo del reddito prodotto.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 è rilevante per la qualificazione del lavoro occasionale; per il professionista abituale non opera come criterio automatico di esclusione o inclusione dell’obbligo contributivo, ma può al più fungere da indizio, da valutare insieme agli altri dati di causa.
- Nel giudizio sull’obbligo contributivo, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa spetta all’ente previdenziale; la mancata contestazione della controparte non supplisce alla carenza di allegazioni e prove specifiche sui requisiti costitutivi, specie quando il thema decidendum ruoti attorno a un elemento come l’abitualità.
- In sede di legittimità non è sufficiente dedurre in modo assertivo l’esistenza dei presupposti dell’obbligo contributivo: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e indicare specificamente quali fatti siano stati allegati e provati in modo rituale.
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