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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09556/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una azienda ospedaliero-universitaria aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società di factoring, cessionaria di crediti vantati da imprese farmaceutiche per forniture di prodotti sanitari e farmaceutici. Il credito monitoriamente azionato riguardava esclusivamente interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle forniture, dopo che la sorte capitale era stata pagata. L'opponente sosteneva che il d.lgs. n. 231/2002 fosse inapplicabile perché la pretesa derivava da un'operazione di factoring, qualificata come finanziaria e non commerciale; lamentava inoltre che la motivazione della sentenza d'appello fosse carente e che vi fosse rischio di duplicazione degli interessi, poiché il factor avrebbe già ottenuto un corrispettivo dalle cedenti. Con il secondo motivo deduceva che il rapporto doveva essere considerato connotato da profili pubblicistici, anche per l'asserita indiretta partecipazione della Regione Piemonte, e quindi sottratto alla disciplina delle transazioni commerciali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e in parte inammissibile e in parte infondato il secondo, affermando che ciò che rileva non è il contratto di factoring tra cedente e cessionario, ma il rapporto originario di fornitura tra imprese e pubblica amministrazione, che integra una transazione commerciale soggetta agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione radicale e la duplicazione indebita degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo. Ha ribadito che gli interessi moratori richiesti dal cessionario erano dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 perché il credito originava da forniture commerciali di merci a favore di una pubblica amministrazione e il ritardo di pagamento faceva scattare automaticamente gli interessi senza necessità di costituzione in mora o di particolare specificazione in domanda. Ha ritenuto inconferente la natura finanziaria del factoring, poiché la cessione del credito non muta la natura commerciale del credito ceduto e il cessionario subentra anche negli accessori. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Si applica ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definite come contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo; gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza senza necessità di costituzione in mora o di specifica domanda sulla natura degli interessi.

  • d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192

    Citato come aggiornamento del d.lgs. n. 231/2002.

  • art. 360 c.p.c.

    Invocato come parametro di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione è esclusa perché la sentenza d'appello conteneva comunque una risposta, sia pure sintetica, alle censure; non ricorre la radicale mancanza di motivazione delineata dalle Sezioni Unite.

  • legge 21 febbraio 1991, n. 52

    Richiamata per qualificare il factoring come contratto atipico di cessione di crediti con servizi accessori, incluso il finanziamento del cedente.

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    Citato dalla ricorrente in relazione ai soggetti operanti nel settore finanziario, ma ritenuto inconferente rispetto alla natura del credito azionato.

  • direttiva 2000/35/CE

    È la fonte eurounitaria attuata dal d.lgs. n. 231/2002 per combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • art. 1263 c.c.

    La cessione trasferisce al cessionario il credito con i relativi accessori; il cessionario subentra nella posizione creditoria senza che ciò alteri la natura originaria del credito ceduto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231/2002 occorre avere riguardo alla natura del rapporto da cui origina il credito azionato, non al contratto di cessione o di factoring stipulato successivamente tra cedente e cessionario.
  • La cessione del credito non muta la natura del credito ceduto e attribuisce al cessionario anche gli accessori, compresi gli interessi moratori maturati per il ritardo nel pagamento.
  • Le forniture di beni o servizi rese da imprese a favore di una pubblica amministrazione integrano, di regola, una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, con conseguente applicazione automatica degli interessi moratori in caso di ritardo.
  • La nullità della sentenza per omessa motivazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente; una risposta sintetica ma intellegibile alle censure esclude il vizio radicale.
  • Per escludere l'applicazione della disciplina sulle transazioni commerciali non basta allegare in modo generico una connotazione pubblicistica del rapporto: è necessaria una specifica dimostrazione di elementi idonei a sottrarre il credito al suo originario contenuto commerciale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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