Cassazione Civile, Ordinanza n. 31664/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente aveva chiesto in giudizio il pagamento di compensi incentivanti previsti dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994 per una pluralità di incarichi svolti nel settore lavori pubblici, collegati alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche. In primo grado era stata riconosciuta una parte delle somme richieste, mentre la restante domanda era stata contestata dall'ente. In appello l'amministrazione ha ottenuto la riduzione della condanna, soprattutto perché la Corte territoriale ha escluso che gli incentivi fossero dovuti per attività di manutenzione ordinaria qualificabili come appalti di servizi, in particolare taglio del verde, sgombraneve, spargisale e antighiaccio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, vizi motivazionali e di travisamento dei fatti, violazione del regolamento applicativo dell'art. 18, erronea qualificazione di tali attività come servizi anziché lavori, extrapetizione sulla data di maturazione dell'incentivo e illegittima compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata: quanto al mancato visto del direttore generale, perché la Corte d'appello aveva escluso il diritto agli incentivi non per tale ragione ma per l'assenza dei presupposti sostanziali; quanto alla natura delle attività di verde pubblico e sgombraneve, perché la doglianza mirava a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, e perché l'incentivo ex art. 18 legge n. 109 del 1994 riguarda solo attività di progettazione e lavori pubblici, non appalti di servizi; quanto alla data di maturazione, perché la decisione di merito era coerente con la domanda dell'ente e con il principio per cui l'approvazione del certificato di collaudo può avvenire tacitamente allo spirare del biennio; quanto alle spese, perché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione, ancorata all'esito complessivo della lite e al pagamento spontaneo di parte delle somme, non era censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 18 l. n. 109 del 1994
Il compenso incentivante per il personale degli uffici tecnici è riconoscibile solo per attività di progettazione e altre prestazioni connesse a opere o lavori pubblici, non per appalti di servizi o manutenzioni ordinarie prive di un effettivo quid novi nell'opera.
art. 6 l. n. 127 del 1997
Il regolamento dell'amministrazione disciplina i presupposti e la ripartizione dell'incentivo, ma la sua applicazione non può estendere il beneficio oltre i limiti stabiliti dalla legge.
art. 2 l. n. 109 del 1994
La nozione di lavori pubblici comprende attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, con esclusione delle attività rientranti nella normativa sui servizi.
art. 141 d.lgs. n. 163/2006
La data di esigibilità dell'incentivo è collegata all'approvazione del certificato di collaudo, che può formarsi anche tacitamente per decorso del biennio dalla sua emissione.
art. 199 d.P.R. n. 554/1999
Richiamato come disciplina previgente in materia di approvazione del collaudo, in continuità con il d.lgs. n. 163/2006.
art. 91, comma 1, c.p.c.
La censura sulle spese è scrutinabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è espressione di potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare in motivazione non generica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il compenso incentivante previsto per il personale tecnico della pubblica amministrazione spetta solo quando l'attività svolta sia realmente riconducibile alla progettazione o all'esecuzione di opere e lavori pubblici, cioè a prestazioni che producano un effettivo risultato tecnico riferito a un'opera pubblica; non è estendibile, per via regolamentare, a interventi qualificabili come appalti di servizi.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio motivazionale o del travisamento dei fatti, se la censura non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La nozione di lavori pubblici va interpretata in coerenza con la disciplina legislativa di settore: se l'attività oggetto dell'incarico ricade nell'area dei servizi e non in quella delle opere/lavori, manca il presupposto per l'incentivo professionale.
- La data di maturazione o esigibilità di compensi collegati a collaudi e adempimenti tecnici può coincidere con l'approvazione del certificato di collaudo, anche tacita per decorso del termine previsto dalla legge.
- La compensazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica della motivazione; il giudice di merito deve indicare ragioni specifiche, ma il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla sua valutazione discrezionale, salvo motivazione apparente o illogica.
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