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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38172/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contursi era stato condannato per omesso versamento all'INPS di ritenute contributive operate sui salari per complessivi euro 17.468,00 relative al periodo gennaio-settembre 2012 in qualità di legale rappresentante della "Fer Gom". Ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 157 c.p. e vizio di motivazione per mancata declaratoria di prescrizione; 2) errata qualificazione giuridica e motivazione in relazione alla nullità degli avvisi di contestazione INPS per illeggibilità delle sottoscrizioni; 3) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni del teste Laganà (soglia di punibilità); 4) violazione dell'art. 131‑bis c.p. per rifiuto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: applicando la normativa previgente (perché superata la soglia annua di 10.000 euro) e tenendo conto delle sospensioni legislative e processuali, ha accertato che la prescrizione per le mensilità da gennaio a settembre 2012 era maturata prima della pronuncia di appello. Per tale motivo ha dichiarato estinto il reato ex art. 129 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili/irrilevanti in presenza della causa estintiva; la questione della particolare tenuità non è stata esaminata perché il reato era già estinto.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha esaminato la questione della prescrizione ai sensi della normativa di riferimento più favorevole/applicabile.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6

    La modifica normativa del 2016 incide sul computo della prescrizione per l'omesso versamento contributivo: se l'importo annuo non supera la soglia di 10.000 euro si applica la nuova disciplina più favorevole.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Richiamato come principio di scelta della normativa più favorevole nel tempo (applicazione retroattiva della norma più favorevole).

  • art. 159 cod. proc. pen.

    La Corte ha considerato i periodi di sospensione del termine prescrizionale (ex art.159 n.3) nel calcolo della decorrenza della prescrizione.

  • art. 2, comma 1‑quater, d.l. n. 463/1983

    Richiamato per la sospensione di tre mesi del termine prescrizionale prevista da disposizioni emergenziali, usata nel calcolo temporale della Corte.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il comma 1 dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; non sono emersi elementi per applicare il comma 2.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Motivo sollevato dal ricorrente (tenuità del fatto); la Corte osserva che tale causa di non punibilità non può essere valutata se il reato è già estinto per prescrizione.

Massime di principio

  • In ipotesi di omesso versamento di contributi, verificare se l'importo annuo supera la soglia di 10.000 euro: questa soglia determina quale normativa prescrizionale (nuova o previgente) sia applicabile.
  • Se la soglia è superata, il momento consumativo delle singole mensilità coincide con il giorno 16 del mese successivo; la prescrizione va calcolata su ciascuna mensilità tenendo conto delle sospensioni legislative e processuali.
  • Considerare sempre le sospensioni (es. d.l. n.463/1983 e le sospensioni processuali ex art.159 c.p.p.) nel computo del termine prescrizionale: possono anticipare o rinviare la maturazione della prescrizione.
  • Se emerge una causa di estinzione del reato per prescrizione, i vizi di motivazione e le nullità sulla sentenza impugnata non possono essere rilevati in Cassazione: si procede immediatamente alla declaratoria di estinzione e, se del caso, all'annullamento senza rinvio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis) non può essere valutata se il reato è già estinto per prescrizione; va quindi proposta tempestivamente e, se possibile, prima che maturi la prescrizione.
  • Per difesa e valutazioni strategiche, sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e documentare i periodi rilevanti di sospensione per impedire la perdita dell'eccezione.

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