Sentenza del 08/06/2016 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - redditometro - presunzione semplice - è tale. Redditometro - prova contraria - spetta al contribuente - contenuto - dimostrazione di diversi costi sostenuti per il mantenimento dei cespiti - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la natura della presunzione prevista dall'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973 e il contenuto della prova contraria a carico del contribuente. Il redditometro consente una ricostruzione induttiva e indicativa del reddito sulla base dei costi presunti di mantenimento dei cespiti, ma non determina una presunzione legale assoluta. Il contribuente può quindi contestare il maggior reddito dimostrando fatti e circostanze incompatibili con la ricostruzione dell'Ufficio, anche mediante la prova dei diversi costi effettivamente sostenuti per il mantenimento dei beni.
La decisione
La presunzione redditometrica è stata qualificata come semplice, ossia relativa e superabile mediante prova contraria. È sufficiente che il contribuente alleghi e dimostri elementi idonei a confutare il reddito presunto, inclusa la dimostrazione di costi di mantenimento dei cespiti diversi da quelli stimati secondo i parametri del redditometro. Lo strumento redditometrico fornisce soltanto una prima indicazione di massima del reddito e dei costi di mantenimento, non una quantificazione incontestabile. L'esito favorisce pertanto il contribuente, purché la prova contraria sia concreta e documentata.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
Presunzioni recate dall'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/73
La disciplina del redditometro introduce una presunzione semplice o iuris tantum: l'Amministrazione può ricostruire sinteticamente il reddito, ma il contribuente può superare tale ricostruzione fornendo prova contraria.
Art. 3, d.m. 10 settembre 1992
I parametri ministeriali individuano i beni e i costi di mantenimento rilevanti ai fini della ricostruzione sintetica del reddito. Tali valori hanno funzione indicativa e non impediscono al contribuente di dimostrare costi effettivi differenti.
Massime di principio
- Il redditometro non prova in modo definitivo l'esistenza del maggior reddito: costituisce una presunzione semplice, che può essere contestata dal contribuente.
- La prova contraria deve essere concreta, specifica e preferibilmente documentale; non è necessario dimostrare soltanto l'assenza del reddito presunto, ma anche fatti idonei a spiegare la disponibilità o il mantenimento dei beni.
- La dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti, se diversi e inferiori rispetto a quelli stimati dai parametri ministeriali, può essere sufficiente a ridimensionare o superare l'accertamento.
- I valori del redditometro rappresentano una stima indicativa dei costi di mantenimento e non una quantificazione automatica e incontestabile del reddito.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione relativa a spese, finanziamenti, disponibilità patrimoniali, redditi esenti o soggetti a ritenuta e contributi di terzi, così da collegare concretamente le risorse disponibili ai beni considerati dall'Ufficio.
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