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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento sintetico - redditometro - presunzione semplice - è tale. Redditometro - prova contraria - spetta al contribuente - contenuto - dimostrazione di diversi costi sostenuti per il mantenimento dei cespiti - è sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la natura della presunzione prevista dall'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973 e il contenuto della prova contraria a carico del contribuente. Il redditometro consente una ricostruzione induttiva e indicativa del reddito sulla base dei costi presunti di mantenimento dei cespiti, ma non determina una presunzione legale assoluta. Il contribuente può quindi contestare il maggior reddito dimostrando fatti e circostanze incompatibili con la ricostruzione dell'Ufficio, anche mediante la prova dei diversi costi effettivamente sostenuti per il mantenimento dei beni.

La decisione

La presunzione redditometrica è stata qualificata come semplice, ossia relativa e superabile mediante prova contraria. È sufficiente che il contribuente alleghi e dimostri elementi idonei a confutare il reddito presunto, inclusa la dimostrazione di costi di mantenimento dei cespiti diversi da quelli stimati secondo i parametri del redditometro. Lo strumento redditometrico fornisce soltanto una prima indicazione di massima del reddito e dei costi di mantenimento, non una quantificazione incontestabile. L'esito favorisce pertanto il contribuente, purché la prova contraria sia concreta e documentata.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973

    Presunzioni recate dall'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/73

    La disciplina del redditometro introduce una presunzione semplice o iuris tantum: l'Amministrazione può ricostruire sinteticamente il reddito, ma il contribuente può superare tale ricostruzione fornendo prova contraria.

  • Art. 3, d.m. 10 settembre 1992

    I parametri ministeriali individuano i beni e i costi di mantenimento rilevanti ai fini della ricostruzione sintetica del reddito. Tali valori hanno funzione indicativa e non impediscono al contribuente di dimostrare costi effettivi differenti.

Massime di principio

  • Il redditometro non prova in modo definitivo l'esistenza del maggior reddito: costituisce una presunzione semplice, che può essere contestata dal contribuente.
  • La prova contraria deve essere concreta, specifica e preferibilmente documentale; non è necessario dimostrare soltanto l'assenza del reddito presunto, ma anche fatti idonei a spiegare la disponibilità o il mantenimento dei beni.
  • La dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti, se diversi e inferiori rispetto a quelli stimati dai parametri ministeriali, può essere sufficiente a ridimensionare o superare l'accertamento.
  • I valori del redditometro rappresentano una stima indicativa dei costi di mantenimento e non una quantificazione automatica e incontestabile del reddito.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione relativa a spese, finanziamenti, disponibilità patrimoniali, redditi esenti o soggetti a ritenuta e contributi di terzi, così da collegare concretamente le risorse disponibili ai beni considerati dall'Ufficio.

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