Sentenza n. 12714/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione a) del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 00022299 del 06/06/2025, comunicata in pari data così disponeva: “Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza domanda n. 38875, prot. n. 23709 del 04/06/2024 è rigettata. Il presente rigetto non inficia la possibilità di proporre nuovamente istanza di riconoscimento, avendo cura di corredarla con la necessaria documentazione”; b) nonché della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241 del 28/04/2025 e di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo conseguito in Romania per l'accesso alla classe di concorso A030, motivato dalla mancata produzione dell'attestazione ministeriale rumena denominata Adeverinta
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi, deducendo la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007 per la tardiva e carente interlocuzione procedimentale; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, assumendo di avere trasmesso la documentazione richiesta senza che fosse adeguatamente esaminata; la violazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali estere, per non avere l'Amministrazione comparato il percorso formativo seguito in Romania con quello richiesto in Italia e per non avere valutato eventuali misure compensative. Il diniego era fondato essenzialmente sull'assenza dell'Adeverinta rilasciata dal Ministero rumeno, attestante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni. La ricorrente ha inoltre contestato il mancato rispetto dei termini procedimentali europei e nazionali, la mancata valutazione delle integrazioni documentali e dell'istanza di proroga. Il TAR ha rilevato che i certificati universitari relativi ai corsi psicopedagogici Nivel I e II già indicavano il diritto all'insegnamento, il campo di specializzazione e la fascia di età, mentre l'Adeverinta ministeriale successivamente acquisita costituiva un riepilogo di elementi già risultanti dalla documentazione prodotta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego, insieme agli atti connessi, è stato annullato. Il TAR ha ritenuto illegittimo considerare l'Adeverinta ministeriale quale prerequisito indispensabile per esaminare l'istanza. Tale documento è un elemento istruttorio utile e certificativo, ma non necessario: l'Amministrazione deve valutare individualmente e comparativamente l'intero percorso formativo e abilitativo del richiedente, inclusi i titoli Nivel, gli altri diplomi e l'eventuale esperienza professionale, verificando se le competenze soddisfino, anche parzialmente, quelle richieste in Italia e, se necessario, disponendo misure compensative proporzionate. Il rigetto è stato inoltre censurato perché adottato senza valutare la documentazione integrativa già trasmessa, l'Adeverinta successivamente acquisita e la richiesta di proroga, dopo che l'Amministrazione aveva omesso di segnalare tempestivamente le carenze documentali e aveva richiesto l'integrazione oltre un anno dopo la presentazione dell'istanza. I termini previsti dalla direttiva e dal d.lgs. n. 206/2007 sono ordinatori, ma il loro mancato rispetto incide sull'esercizio dei poteri istruttori e impone una modulazione dei termini assegnati al richiedente secondo correttezza, buona fede e proporzionalità. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza alla luce dei principi enunciati e della documentazione depositata. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007
Disciplinano il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali e i relativi obblighi procedimentali dell'autorità competente.
art. 22 d.lgs. n. 206/2007
È richiamato in relazione all'obbligo dell'Amministrazione di comparare i percorsi formativi e valutare le eventuali misure compensative.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Consente il contraddittorio sui motivi ostativi e, nel caso concreto, è richiamato insieme alle norme sul soccorso istruttorio e sull'integrazione documentale.
art. 2, comma 7, l. n. 241/1990
È richiamato quale base della possibilità di sospendere o modulare i termini procedimentali in relazione all'acquisizione di informazioni o certificazioni.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
È richiamato quale fondamento dei poteri istruttori e della possibilità di chiedere integrazioni documentali.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.
L'autorità deve segnalare le carenze documentali entro un mese e concludere l'esame entro i termini previsti dalla direttiva, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
Impone di esaminare attestati di competenza e titoli di formazione rilasciati da autorità competenti di altri Stati membri; non consente di considerare automaticamente l'Adeverinta quale prerequisito esclusivo quando siano disponibili altri titoli formativi rilevanti.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando dal confronto emergano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante.
artt. 45 e 49 TFUE
Impongono, anche fuori dall'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, la valutazione dell'insieme dei diplomi, delle qualifiche e dell'esperienza dell'interessato mediante confronto con i requisiti nazionali.
art. 74 c.p.a.
Consente al Collegio di richiamare, nella sentenza semplificata o comunque nella decisione, precedenti conformi della medesima Sezione.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento in Italia di qualifiche o titoli formativi conseguiti in un altro Stato membro, l'autorità competente deve valutare concretamente e comparativamente l'intero compendio di diplomi, attestati, competenze, conoscenze e attività professionali dell'interessato, verificando se esso soddisfi, anche parzialmente, i requisiti nazionali per l'accesso alla professione regolamentata.
- L'attestazione rilasciata dal Ministero dello Stato d'origine può costituire un elemento istruttorio utile per precisare l'ambito della qualifica estera, ma la sua mancanza non può, di per sé, determinare il rigetto dell'istanza quando siano stati prodotti titoli formativi o abilitativi idonei a consentire l'esame comparativo.
- Quando dal confronto tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante emergano differenze, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché procedere a un rifiuto automatico fondato sulla carenza documentale.
- L'autorità competente deve informare il richiedente delle eventuali carenze documentali entro il termine previsto dalla disciplina europea e deve esaminare le integrazioni prodotte e le richieste di proroga secondo correttezza, buona fede e proporzionalità; il ritardo dell'Amministrazione non può tradursi automaticamente in un rigetto per mancata integrazione.
- Il mancato rispetto dei termini ordinatori previsti dalla direttiva 2005/36/CE e dalla normativa nazionale di recepimento non determina automaticamente l'accoglimento dell'istanza, ma impedisce all'Amministrazione di utilizzare in modo rigido e sproporzionato i termini assegnati al richiedente e impone una valutazione effettiva della documentazione disponibile.
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